giovedì 20 giugno 2013

15 MAGGIO 2013: “DECRETO DEL FARE” REINTRODUCE LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE OBBLIGATORIA E CONFERMA SANZIONI PER CHI NON ADERISCE

Nel mentre in cui scriviamo il Governo reintroduce nell’ordinamento uno strumento che era stato espunto dalla Corte delle leggi per “eccesso di delega” stabilendo la regola che il previo esperimento della mediazione in materia di “di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione.
Vengono introdotte alcune novità di cui andremo prossimamente a evidenziare.
Ricordiamo che AECI ha stipulato convenzioni sia con Organismi di mediazione per il tentativo di mediazione che con legali che possono assistere l'associato in caso di necessità di ricorrere alla procedura giudiziaria.





CASO SUCCESSO: RICORSO ALL'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO – RIMBORSO POLIZZA MUTUO per 2.500 €


Sentenza pubblicata dell'ABF per un nostro associato di cui avevamo già parlato qualche mese fa. La vicenda in sintesi: la Banca non voleva rimborsare un premio polizza non goduto al nostro associato che aveva cambiato banca con una surroga del mutuo. A nulla sono valse le richieste timidamente all'epoca della surroga. Fortunatamente il nostro amico Roberto ha conosciuto AECI che ha gestito la controversia ed ottenuto il risarcimento come era di diritto!
Se anche voi siete in situazioni simili non attendete oltre perchè più tempo passa più potrebbe essere tardi la strada veloce ed efficace di ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario

CASO SUCCESSO : LIBRETTI DORMIENTI

Ci sono voluti circa 6 mesi e qualche sgambetto da parte di un istituto bancario ma alla fine il nostro associato Angelo è riuscito ad ottenere la somma che la mamma aveva dimenticato in un cassetto. Spesso la trafila burocratica può scoraggiare la richiesta di quanto spetta di diritto, il consiglio è farsi aiutare!

USURA NEI MUTUI... ATTENZIONE ALLE FACILI CONCLUSIONI E NON DATE TUTTO PER GIA' RISOLTO


Il delicato problema è stato sollevato da varie trasmissioni televisive, che hanno indagato sui tassi  d’interesse applicati dalle banche rilevando alcune anomalie nella concessione dei mutui. Si trattava di casistica particolare, ovvero quando nel contratto il tasso nominale annuo maggiorato del tasso di mora eccedono il cosiddetto “tasso soglia”. Questo è il tetto massimo, stabilito ogni tre mesi dalla Banca d’Italia. Se il tasso soglia dovesse venir superato la banca commette un’usura.
 
La Suprema Corte di Cassazione infatti, con la sentenza 350/2013 recentemente pubblicata, stabilisce che quando il tasso di mora, le penali e le varie spese, tutte messe insieme superano il tasso soglia, stabilito dalla legge antiusura 108/96, anche i mutui diventano usurai e possono essere annullati con le relative procedure giudiziali bloccate.
 
Attenzione però: in ogni caso è indispensabile rivolgersi a professionisti per valutare ogni singola situazione ed è quindi necessario ricordare che su queste problematiche non è possibile generalizzare.

ORGANIZZAZIONE CORSI TECNICI E SEMINARI INFORMATIVI SU: USURA E ANATOCISMO; COME AFFRONTATE IL RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ED EQUITALIA;

A fronte delle richieste pervenute stiamo organizzando dei corsi per tecnici e dei corsi base sulle seguenti tematiche:
  • usura e anatocismo bancario – aspetti normativi e legali
  • come affrontare con il corretto approccio un ricorso alla commissione tributaria all'Agenzia delle Entrate e Equitalia
Daremo comunicazioni prossimamente ma chi fosse interessato può scriverci alla mail: verona2@euroconsumatori.eu  

indicando i propri recapiti se trattasi di un tecnico della materia o un utente privato/azienda

I corsi per dare migliore efficacia alla formazione verranno tarati su classi omogenee per competenza e obbiettivi e realizzati da docenti qualificati in convenzione con AECI VERONA 2.

VICENDA PREMI ASSICURATIVI VERSATI SU CONTRATTI TRUFFA

La vicenda si allarga e altre persone convinte a versare soldi (anche contanti) in contratti assicurativi di cui spesso non conoscono vincoli di durata, caratteristiche e impegni formali al versamento per più anni. Altro aspetto sconosciuto sono le penali di uscita che in molti casi sono parecchio penalizzanti.
Avvisiamo i lettori che ASSISTENTE CONSUMATORI e il suo staff di legali e consulenti stanno già operando a difesa di altri associati che sono incappati in questo tipo di situazione.

Grazie al nostro intervento dopo pochi mesi si sono già visti i primi rimborsi

SEGNALAZIONI CRIF: COME CANCELLARSI DAI SIC

N° RATE INSOLUTE PER ISCRIZIONE

Primo insoluto o ritardo: 4 rate mensili non regolarizzate
Dal secondo insoluto o ritardo: 2 rate mensili consecutive o 1 rata per 2 mesi o 1 delle 2 ultime scadenze di pagamento
Procedura: Istituto Finanziario deve comunicare al consumatore iscrizione a SIC (con raccomandata a/r).
 
Numerose le persone che si sono avvicinate ad A.E.C.I. perché, insieme al rifiuto di un finanziamento, avevano scoperto di essere iscritti al CRIF, una delle banche dati con la cronologia e l’andamento dei finanziamenti richiesti, e segnalati come “cattivi pagatori”.
 
Gli Istituti Finanziari, sistematicamente e con rapporti mensili, trasmettono al SIC (CRIF, Experian, CTC i più diffusi) tutte le informazioni sulle richieste di finanziamento e se le rate dei finanziamenti in essere vengono onorate con puntualità. Quindi i SIC gestiscono, oltre ai dati anagrafici, informazioni positive (rispetto dei rimborsi) e negative (irregolarità nei rimborsi).
Istituti Finanziari e Banche, quindi, prima di concedere un finanziamento, verificano l’affidabilità del cliente interrogando i SIC e gli altri registri ed elenchi pubblici (elenco dei protesti, registri dei tribunali, ecc.).
 
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, dopo numerose segnalazioni da parte di cittadini circa le superficiali modalità di segnalazione a Banche Dati ha messo ordine grazie al Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (2004).
In base a quanto stabilito dal Garante, i dati possono essere resi accessibili:
-       In caso di 1° ritardo nel pagamento, dopo almeno 120 giorni dalla data di scadenza del pagamento o per mancato pagamento di almeno 4 rate mensili non regolarizzate;
-       Negli altri casi, se non si pagano almeno 2 rate mensili consecutive, o una rata per due mesi;
-       Quando si paga in ritardo anche solo una delle 2 ultime scadenze di pagamento.
 
Ormai è cattiva consuetudine che l’Istituto Finanziario o la Banca segnalino in automatico al SIC chi ritarda i pagamenti. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali invece, ha indicato qual è la corretta procedura da seguire: in caso di ritardo nel pagamento, l’Istituto Finanziario, anche unitamente al sollecito, deve avvisare l’interessato dell’imminente registrazione dei suoi dati in uno o più sistemi creditizi (art. 4).
 
L’istituto di credito deve quindi comunicare l’imminente inserimento nelle Banche Dati di “cattivi pagatori” e la comunicazione deve avvenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
 
Per quanto tempo il SIC conserva i dati? Riepiloghiamo in breve:
-       le richieste di finanziamento vengono conservate per 6 mesi dalla richiesta (1 mese in caso di rifiuto o rinuncia al finanziamento);
-       le morosità di due rate (o mesi), poi sanate, sono visibili per 12 mesi dalla data di regolarizzazione;
-       le morosità superiori a due rate (o mesi), poi sanate, sono visibili per 24 mesi dalla data di regolarizzazione; 
-       le morosità mai sanate rimangono visibili per 36 mesi dalla scadenza contrattuale o dall’ultimo aggiornamento.
 
Le informazioni positive, il pieno rispetto cioè del rimborso del finanziamento, possono restare visibili fino a un massimo di 24 mesi dalla cessazione del rapporto o di scadenza del contratto o dal primo aggiornamento del mese successivo a tali date.
 
L’Istituto Finanziario deve inoltre sottoporre al cliente il modulo di informativa (vedi l’allegato), nel quale è chiaramente specificato che i dati positivi che lo riguardano saranno registrati nei SIC solamente se avrà firmato il relativo consenso, mentre le informazioni negative su eventuali ritardi o inadempimenti saranno trasmesse ai Sic, e rese disponibili agli Istituti finanziari partecipanti, anche senza il suo consenso preventivo.
 
Grazie al Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003, art. 7 e ss.), è possibile interrogare i SIC sia per sapere se esistono dei dati che ci riguardano sia per verificare se sono corrispondenti a verità. Ricordiamo che è possibile revocare il trattamento dei propri dati positivi e che i SIC sono tenuti a cancellare tali dati entro 90 gg. dalla nostra richiesta.
Il SIC è tenuto dunque a cancellare i dati negativi entro le scadenze sopra riportate. Nella maggior parte delle casi invece questa operazione non viene effettuata e i consumatori devono in prima persona chiedere la stessa cancellazione.
 
In caso di risposta assente o non esaustiva, è possibile adire l’autorità giudiziaria ordinaria o presentare ricorso al Garante.
 
A.E.C.I. ti può aiutare a sapere se sei iscritto nei SIC o ti può indicare come fare per cancellarti.

RICORSI TRIBUTARI CON AGENZIA ENTRATE ED EQUITALIA


Abbiamo a cuore che il contribuente comprenda l'importanza di impugnare tempestivamente gli accertamenti della Pubblica Amministrazione,quali essi siano. Per tutti gli accertamenti provenienti dalla Pubblica Amministrazione è fondamentale impugnare gli atti nei termini indicati dallo stesso
accertamento (che di solito sono di 30/60 giorni). Spesso, ma non sempre, quando arriva la cartella esattoriale di Equitalia è troppo tardi per contestare il contenuto dell'accertamento, perché i termini
sono ormai scaduti.
La piena difesa del contribuente può essere esplicata solo impugnando nei termini gli accertamenti (spesso sotto forma di verbali) della Pubblica Amministrazione.
AECI offre la convenzione sinergica e combinata di professionisti tributari sia sotto il profilo legale tramite avvocati specializzati che sotto il profilo tecnico attraverso dottori commercialisti che insieme sanno come affrontare in maniera tempestiva qualsiasi tipo di contenzioso con l’amministrazione finanziaria.

mercoledì 27 marzo 2013

CUD: ECCO COME OTTENERE LA CERTIFICAZIONE


associazione di consumatori roma

Il Cud è la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, assimilati (per esempio, compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, remunerazioni dei sacerdoti, assegni periodici corrisposti al coniuge) e di pensione che il datore di lavoro, o l’ente pensionistico, rilascia ai propri dipendenti o pensionati per attestare le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate all’Erario.
La recente legge di stabilità ha previsto per le pubbliche amministrazioni l’utilizzo del canale telematico per l’invio di comunicazioni e certificazioni al cittadino allo scopo di abbattere tempi e costi di consegna.
 
Da quest’anno, quindi, l’Inps renderà disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati (CUD) in modalità telematica.
 
Il cittadino potrà visualizzare e stampare il proprio CUD direttamente dal sito istituzionale www.inps.it secondo il seguente percorso: “Servizi per il cittadino” - inserimento codice identificativo PIN - “Fascicolo previdenziale per il cittadino” - Modelli – Cud Unificato.
Secondo l'Istat, nel 2012 il 30,9% dei 60-64enni ha usato internet e solo il 16,3% tra i 65-74enni. Tra chi ha superato i 75 anni la quota scende drasticamente al 3,3 per cento. Sono sufficienti questi dati per immaginare quale possa essere l'effetto di una disposizione contenuta nella legge di stabilità 2013 in base alla quale da quest'anno gli enti previdenziali non invieranno più il Cud in forma cartacea se non su espressa richiesta dell'interessato. Il canale principale diventa internet.
Un provvedimento nato con le migliori intenzioni (ridurre i costi della pubblica amministrazione, semplificare i processi) rischia di complicare la vita a milioni di pensionati.
Molti utenti, in questi giorni, ci chiedono come farsi spedire il CUD ed ecco le istruzioni che ha rilasciato l'INPS.

Direttamente online sul sito istituzionale – sezione Servizi/PIN online
Tramite Contact Center al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da cellulare, a pagamento secondo il proprio gestore telefonico
Presso le Agenzie territoriali dell’Inps.
Ai cittadini in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC, noto all’Istituto, il CUD verrà recapitato alla corrispondente casella PEC.
 
Per entrare direttamente in Servizi per il Cittadino
 
Modalità alternative per ottenere il CUD in formato cartaceo:
Sportelli veloci delle Agenzie dell’Istituto
In tutte le strutture territoriali dell’Inps – comprese quelle ex Inpdap ed ex Enpals - durante il primo trimestre dell’anno, almeno uno sportello veloce verrà dedicato al rilascio del CUD cartaceo indipendentemente dalla gestione previdenziale.

Postazioni Informatiche self service
Gli utenti in possesso del PIN potranno stampare i certificati reddituali utilizzando le postazioni self service, istituite presso tutte le strutture territoriali, ricorrendo - se necessario – al personale di supporto.
Posta elettronica
Tutti i cittadini possono ottenere gratuitamente l’attribuzione di una casella di posta certificata attraverso i servizi disponibili sul sito www.postacertificata.gov.it.
Una volta ottenuto l’indirizzo PEC potranno fare richiesta di ricevere il certificato reddituale sulla propria casella di posta scrivendo al seguente indirizzo richiestaCUD@postacert.inps.gov.it.
A questo stesso indirizzo i cittadini possono inoltrare la richiesta di CUD anche utilizzando la posta elettronica ordinaria. In questo caso, però, è necessario allegare alla mail la domanda firmata e la copia fronte/retro del documento di riconoscimento del richiedente.

Centri di assistenza fiscale
Per ottenere il CUD i cittadini possono rivolgersi e dare mandato ad un Centro di assistenza fiscale o ad altro professionista abilitato che abbia stipulato con l’Istituto la convenzione per la trasmissione dei modelli RED, in corso di validità . Il mandato conferito dal cittadino insieme alla fotocopia del documento del richiedente dovranno essere conservati dal CAF o dal professionista abilitato prescelti ed esibiti a richiesta dell’Inps.

Uffici postali
E’ possibile ottenere il CUD anche presso lo “Sportello Amico” degli Uffici postali aderenti al progetto “Reti Amiche”. 
Per questo servizio Poste Italiane prevede il pagamento di una somma pari ad euro 2,70 più IVA.
Gli sportelli aderenti all’iniziativa sono distribuiti su tutto il territorio nazionale e consultabili nel seguente elenco.
Sportello mobile per utenti ultraottantacinquenni e pensionati residenti all’estero
Per alcune categorie di utenti particolarmente disagiati ed impossibilitati ad avvalersi dei canali fisici e telematici, l’Inps ha attivato presso tutte le strutture territoriali lo “Sportello mobile”. Un servizio dedicato al rilascio con modalità agevolate di alcuni prodotti istituzionali.
Gli utenti ultraottantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento possono richiedere telefonicamente, all’operatore dello Sportello Mobile della propria sede Inps l’invio a domicilio del certificato reddituale.

Per i pensionati residenti all’estero sono stati previsti i seguenti numeri telefonici dedicati  06.59054403 – 06.59053661 – 06.59055702 attivi dalle 8,00 alle 19,00 (ora italiana) ai quali – fornendo i propri dati anagrafici e il codice fiscale - si può chiedere l’invio a domicilio del CUD.
Spedizione CUD a domicilio
L’Inps garantisce, comunque, l’invio del CUD a domicilio ai cittadini che ne facciano specifica richiesta attraverso il Contact Center.
 
A tale scopo, oltre al numero 803.164 gratuito da rete fissa e al numero 06-164164 a pagamento da cellulare, è stato attivato il nuovo numero verde  800-434320 dedicato (funzionante in modalità automatica senza intervento dell’operatore) raggiungibile solo da rete fissa attraverso il quale si può richiedere l’invio a domicilio del proprio certificato reddituale.
La richiesta può essere fatta anche da un familiare e il CUD verrà inviato al domicilio, noto all’Inps, dell’interessato.
Rilascio del CUD a chi non è titolare
Il CUD può essere rilasciato anche a persona diversa dal titolare che dovrà esibire il proprio documento identificativo, la delega e la fotocopia del documento di riconoscimento dell’interessato .
 
Se il delegato invia la richiesta tramite la propria posta elettronica certificata può non allegare il proprio documento di riconoscimento.

fonte: www.euroconsumatori.eu

ARRIVA L'ANAGRAFE DEI RAPPORTI FINANZIARI. ECCO COSA SUCCEDERA' AI NOSTRI CONTI CORRENTI




associazione di consumatori roma

Conti correnti, depositi, ma anche contratti derivati, fondi pensioni e acquisti di oro e preziosi. Arriva l'Anagrafe dei rapporti finanziari e per gli evasori diventerà più difficile aggirare il fisco. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha firmato il provvedimento che rende operativo l'Anagrafe, rendendo operativo quanto previsto con una delle manovre del passato. I primi dati inizieranno ad affluire a fine ottobre e saranno relativi al 2011. Poi a marzo 2014 quelli del 2012. Quindi di aprile in aprile quelli dell'anno precedente. La lotta all'evasione potrà utilizzare così un nuovo e pungente strumento. Manca solo l'indicazione relativo ai controlli sui conti scudati, quelli che nel passato hanno utilizzato la sanatoria per il rimpatrio e la regolarizzazione di fondi esportati illegalmente all'estero. Ma una nota aggiuntiva - assicurano i tecnici - arriverà a giorni. Ecco cosa prevedono le nuove norme che, in linea con le indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, utilizzano per l'integrazione dell'archivio dei rapporti finanziari, il Sid (Sistema di Interscambio flussi Dati), nuovo canale di trasmissione di dati dell'Agenzia delle Entrate. 

IL SISTEMA PER SCAMBIO DATI, IL SID: Ogni singolo operatore finanziario deve avviare la procedura di registrazione al Sid secondo le modalità descritte sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Il canale Sid prevede l'interconnessione application-to-application tra sistemi informativi e apposite misure di sicurezza di natura tecnica e organizzativa. 

L'INVIO DEI DATI: I dati e le informazioni relativi all'anno 2011 vanno inviati entro il 31 ottobre 2013. Quelli relativi all'anno 2012 vanno, invece, inviati entro il 31 marzo 2014. A regime, gli operatori finanziari dovranno effettuare la comunicazione annualmente e trasmetterla entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello al quale sono riferite le informazioni. Un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia individuerà i criteri per l'elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione. 

I DATI DA COMUNICARE: I dati da trasmettere con la comunicazione integrativa annuale sono quelli identificativi del rapporto finanziario, quelli relativi ai saldi iniziali e finali del rapporto riferiti all'anno interessato dalla comunicazione e i dati degli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua.
FONTE: ANSA

venerdì 22 marzo 2013

Più tutelati gli acquisti su internet: nascono i tribunali a basso costo


I consumatori e i commercianti, in particolare quelli più piccoli, si sentono oggi insicuri sul commercio elettronico tra commercianti appartenenti a Stati diversi dell’Ue: non sanno a chi rivolgersi nel caso sorga un problema e temono i tempi e i costi della giustizia.
Così la Comunità Europea ha messo a punto una direttiva ambiziosa: garantire a tutti gli acquirenti di oggetti su internet o comunque di scarso valore, in caso di contestazioni sulla merce o sul contratto, sentenze in tempi veloci, senza spese elevate. Questo – che eviterà l’intasamento dei tribunali ordinari – è il frutto della presa di coscienza del sostanziale fallimento della giustizia civile, specie quella riferita alle vendite di modici importi. In queste ultime situazioni, infatti, è tutt’altro che conveniente intraprendere cause, seppur a difesa di un diritto sacrosanto. È necessario dunque risolvere questa mole di contenzioso fuori dalle aule dei giudici!
Così l’Europa ha indicato le novità che dovranno essere poi attuate dai parlamenti degli Stati membri: creazione di organismi di definizione stragiudiziale delle liti, per comporre le controversie di bassi importi, specie quelle online. La procedura di mediazione, che così verrà a instaurarsi, dovrà terminare entro 90 giorni e dovrà essere gratuita (salvo un contributo d’ingresso). Le nuove strutture saranno presenti su tutto il territorio dell’Unione Europea.
Per risolvere le controversie sulle vendite online verrà anche introdotta una piattaforma web in tutte le lingue ufficiali dell’Ue gestita dalla Commissione europea e accessibile dal portale «You Europe». La piattaforma metterà a disposizione moduli di reclamo standard e consigli per i consumatori sul sistema di risoluzione più adatto a redimere la loro controversia.
L’idea è buona, anzi ottima. Bisognerà però vedere come sarà attuata dagli Stati o se farà la stessa fine della nostra mediazione obbligatoria. Questo perché è necessario che gli Stati prevedano se non l’obbligo, quanto meno una sorta di rating delle aziende che aderiranno, di volta in volta, a questo arbitrato. Non ha infatti molto senso disporre una conciliazione facoltativa se poi, alla mancata partecipazione all’udienza da parte del venditore, non corrisponde una sua “bocciatura” almeno sul piano commerciale. Un po’ come avviene su e-Bay: le aziende che truffano i clienti ricevono feedback negativi e poi, di fatto, vengono esclude dal mercato.

(ARTICOLO DEL 15 MARZO 2013 DELL'AVV.TO ANGELO GRECO)
Pubblicato da A.E.C.I. FELTRE

venerdì 8 marzo 2013

FALSI DIRIGENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE


Nel 2011 ci fu un’importante sentenza di condanna del TAR Lazio [1] nei confronti delle Agenzie delle Entrate.

In sostanza con ricorso [2], la Dirpubblica (Federazione Funzionari Professionisti e Dirigenti delle Ppaa e delle Agenzie) ha chiesto l’annullamento di una delibera [3] che sostituiva un articolo specifico del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate [4].

Questa delibera consentiva il conferimento , fino al 31 dicembre 2010, di incarichi dirigenziali in favore di funzionari non in possesso di qualifica dirigenziale.

Tutto ciò però è stato fatto in violazione di tante norme [5] legislative ma anche di norme Costituzionali [6]

In sostanza veniva contestato in quel ricorso, la possibilità per l’Agenzia di conferire incarichi dirigenziali a funzionari non in possesso della qualifica relativa, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, senza indicazione del termine di durata e senza che l'ente abbia provveduto a bandire le procedure concorsuali per l'accesso a qualifica dirigenziale. Infatti secondo ciò che prevede la Costituzione stessa l’accesso alla qualifica di dirigente può avvenire solo per concorso pubblico altrimenti vi e' un eccesso di potere e sviamento.

L’ agenzia delle Entrate con quella delibera oltrepassò i suoi limiti della propria autonomia regolamentare violando i principi fondamentali per l'acceso alla qualifica dirigenziale.

In più vi era il fatto che gli incarichi sarebbero dovuti essere temporanei ma così non fu.
Vi era un totale di 767 posti di dirigenti coperti temporaneamente tramite incarichi ad interim o vacanti, ed il concorso venne indetto per coprire solo 175 posti di dirigenti.

Quindi ci sarebbero ben 592 posti di dirigenti conferiti a funzionari non dirigenti, che venivano prorogati di anno in anno e senza bandire un concorso, i quali svolgevano mansioni superiori dirigenziali senza averne la relativa qualifica.

Ma questo è vietato per legge [7] e di conseguenza è nullo l’atto di conferimento illegittimo (radicalmente nullo).
La “reggenza” ha natura occasionale e transitoria, serve solo ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa, nel caso in cui viene meno la titolarità di un organo e sia necessario e urgente sostituirlo temporaneamente al fine di tutelare gli interessi pubblici perseguiti. Mentre in questo caso c’era stato un conferimento di incarico dirigenziale vero e proprio, non essendo stato posto un limite temporaneo ma i funzionari non erano qualificati, cioè non erano dirigenti.

In pratica, tutti gli atti posti in essere da qui finti dirigenti sono inesistenti e di conseguenza lo sono anche gli atti che sono stati posti in essere in conseguenza a quelle firme non valide e trasmesse agli agenti della riscossione ( Cartelle esattoriali).
[1] n. 06884 del 2011 REG. PROV. COLL.
[2] ricorso n 4949 del 2010
[3] delibera del comitato di gestione n. 55 del 2.12.2009
[4] art. 24 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate.
[5] violazione e falsa applicazione anche dell'art. 52 c.2,4,5 del d.lgs 30.3.2001 n. 165; art. 19,27 e 28 della stessa legge; violazione e falsa applicazione dell'allegato A) del CCNL Comparto Agenzie Fiscale firmato il 28 maggio 2004 sulla reggenza degli uffici;
[6] artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.
[7] D.Lgs. 3 febbraio 1993 n.29 art. 56 nel testo sostituito dal D. Lgs.31 marzo 1998, n.80 art.25 e successivamente modificato prima dal D.Lgs. 29 ottobre 1998 n. 387 art.15 e poi dal D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 52
Articolo a cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del foro di Trani (BT) esperta in diritto civile e tributario 
Pubblicato da A.E.C.I. FELTRE - feltre@euroconsumatori.eu

SE LA BANCA FALLISCE CHI RESTITUISCE TITOLI E SOLDI IN CONTO CORRENTE?


Tempo di crisi: i risparmiatori sono sempre più preoccupati per la sorte dei loro risparmi depositati in banca, complice anche lo scandalo che ha investito Monte dei Paschi di Siena.
Che succede ai conti correnti dei cittadini se l’istituto di credito dovesse, per qualsiasi ragione, fallire?
Dal momento in cui viene dichiarata l’insolvenza finanziaria dell’istituto di credito tutti i conti correnti vengono congelati e nessuno può più prelevare i propri risparmi o operare in alcun modo su di essi.
Tuttavia, per non generare incontrollati timori, è bene sapere che, in caso di fallimento di una banca, nel nostro ordinamento è previsto l’intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che garantisce ad ogni singolo correntista il rimborso di quanto depositato nel proprio conto [1]. Tuttavia questa garanzia è limitata: essa copre, infatti, fino a una somma massima di 103.291 euro.
Pertanto, nel caso di fallimento di una banca, a rimetterci saranno solo quanti detengono un conto con somme superiori a tale soglia, e perciò solo l’importo in eccedenza.
Per esempio, se Mario Rossi ha un conto corrente di 150.000 euro, il Fondo gli restituirà solo 103.291 euro e non il resto.
La tutela del Fondo riguarda anche i correntisti online.
Conti cointestati
In caso di cointestazione del conto, la garanzia opera per ciascuno dei soggetti cointestatari e, quindi, la tutela prevede la restituzione della cifra per un massimo di 103.291 euro ad ognuno dei due correntisti, per un totale di 206.582 euro. Quindi conviene sempre, in caso di conto correnti particolarmente capienti, provvedere a cointestarli a più soggetti.
Titoli, azioni, obbligazioni
Nessun problema, infine, sorge per i depositi di titoli, obbligazioni o azioni, affidati alla banca. Infatti, l’istituto di credito è solo depositario degli stessi, ma non ne è titolare. Pertanto essi verranno restituiti integralmente al correntista.
Garanzia del nuovo acquirente
In ogni caso, è piuttosto raro che il correntista perda l’intero conto corrente. Infatti, in caso di default dell’istituto di credito, quest’ultimo viene spesso riacquisito da un altro istituto di credito o, in alternativa, dallo Stato stesso, andando incontro a un processo di nazionalizzazione definitiva o temporanea. In entrambi i casi il nuovo acquirente (sia esso pubblico o privato) erediterebbe anche tutti gli obblighi verso i clienti della banca e i conti correnti verrebbero restituiti

(articolo del 04 marzo 2013 di www.laleggepertutti.it)
Pubblicato da A.E.C.I. FELTRE - feltre@euroconsumatori.eu

BONUS 2013


Per i consumi di luce e gas dell'abitazione principale è prevista la possibilità, per le famiglie a basso reddito e numerose, di presentare istanza per beneficiare dello sconto, direttamente in bolletta, valido esclusivamente per il gas naturale distribuito a rete.

I requisiti da possedere per acquisire il diritto a richiedere il bonus Gas 2013 sono:
1. essere CLIENTE DOMESTICO TITOLARE di un'utenza individuale o con un impianto condominiale;
2. avere un indicatore ISEE non superiore a € 7.500,00. Il valore dell'indicatore sale e deve essere non superiore a € 20.000 per le famiglie numerose (con più dio tre figli a carico)

venerdì 15 febbraio 2013

ANCORA UNA VOLTA I PIRATI DELLA RETE SI RIFANNO VIVI


associazione di consumatori roma

Crediamo che non ci sia bisogno di presentazioni. Ancora una volta i “pirati della rete” si rifanno vivi,  hanno semplicemente cambiato “vascello”. Ecco It-Programmi.info. Ma il filo conduttore rimane sempre lo stesso: pagare le maledette 96€ divenute adesso 104,50€visto che a loro dire si sono aggiunte 8,50€ di commissioni di sollecito.
Aeci Toscana, ha ricevuto richieste di aiuto da diversi consumatori e mette in guardia tutti i navigatori della rete da questa nuova insidia e ribadisce che come per i precedenti Easy Download e Italia Programmi l’imperativo e sempre lo stesso : NON PAGARE.
Oltre tutto i “servizi” che questi “pirati” propongono sono scaricabili gratuitamente dalla rete e le richieste di denaro sono illecite e truffaldine.
Comunque chi fosse incappato in questo nuovo balsello è invitato a contattare gli uffici di Aeci sparsio per il territorio e riceveranno aiuto e tutela.
Questa l’ultima email:
Da: <support@it-programmi.info>
Date: 14 febbraio 2013 01:36
Oggetto: Attenzione promemoria urgente!
ATTENZIONE PROMEMORIA URGENTE!
Gentile Signore e Signori,
Purtroppo,non abbiamo riscontrato nessun pagamento della fattura T172873
da parte Vostra.
Pertanto, si richiede il pagamento urgente di tale fattura.
La preghiamo di eseguire il pagamento di 104,50 € entro 2 giorno tramite SEPA / bonifico UE
sul seguente conto bancario:
Beneficiario: M.Marketing & Marketing
IBAN: CY78 0050 0140 0001 4001 6122 6601
BIC-Code: HEBACY2NXXX
La preghiamo di voler indicare in fase di versamento la seguente causale in modo da poter
tracciare il Suo pagamento: T172873.
Inoltre, abbiamo bisogno di metterLa a conoscenza che se il pagamento non verrà effetuatosaranno aggiunti costi maggiori.
Se ha già pagato, le chiediamo di considerare irrelevante questo promemoria.
Vi ringraziamo per la vostra fiducia e vi auguriamo buon divertimento tramite il
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Il vostro team di Italia Programmi
Crediamo che non occorrano commenti ulteriori,oltre al fatto che questi signori non sanno nemmeno bene l’italiano, scrivendo strafalcioni smascherando la loro origine “caraibica”  ed alleghiamo per completezza  anche lettera che arriva via posta.
Aeci ribadisce e invita alla massima allerta, nel navigare nella rete non cadendo in queste trappole, magari allettati da offerte vantaggiose che poi non lo sono nella forma e nella sostanza.
Aeci augura buona navigazione “senza pioggia e senza vento”.

fonte: www.euroconsumatori.eu

martedì 12 febbraio 2013

RIMBORSO SPESE BANCARIE


Stamani siamo stati informati che più di un utente bancario, dopo la nostra uscita di gennaio 2013 sulla rivista della provincia di Verona e Bellulno, che sono riusciti ad ottenere un rimborso, anche minimo, da parte dell'Istituto Bancario di alcune spese bancarie.

Ci congratuliamo con gli utenti e li invitiamo a segnalarci i loro successi, così da poter essere da stimolo a quanti ancora devono sperimentarsi nella vicenda.

Inviatiamo chiunque non riesca a tutelare i propri diritti in autonomia a rivolgersi al nostro staff per la giusta assistenza del caso... il nostro staff è a vostra disposizione e saprà aiutarVi nel modo migliore.

ricordiamo i nostri contatti:

tel. 0442 510360   (se siamo assenti lasciate pure un messaggio in segreteria e sarete richiamati)
fax 0442 1785141

mercoledì 6 febbraio 2013

Crif e Sic: tempi di permanenza della segnalazione nella banca dati


Si chiamano SIC (Sistemi di informazioni creditizie) e sono banche dati, gestite da società private come la famosa CRIF, in cui vengono segnalati i finanziamenti richiesti e concessi a soggetti privati (cittadini e imprese) e la regolarità nei rimborsi . Alle banche e gli altri intermediari – come le Società Finanziarie – che le consultano, servono per valutare – insieme ad altre informazioni – le richieste di finanziamento presentate dai privati.

Non tutti possono consultare i SIC, ma solo i soggetti che aderiscono al sistema. Al cittadino, invece, è consentito, in ogni momento, chiedere la verifica della propria posizione.

L’attività dei SIC è stata disciplinata dal “Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamentie [1], Codice emanato in attuazione alle disposizioni previste dal codice della privacy [2].

Tempi di conservazione dei dati
I tempi di conservazione delle informazioni relative ai pagamenti e alle richieste di finanziamento nelle banche dati gestite da CRIF (e da altri gestori di SIC) sono stati definiti dal Garante della Privacy [1] e val la pena conoscerli nel dettaglio. Vi è infatti molta incertezza, tra la gente, sui tempi di permanenza in tali sistemi di informazioni creditizie e, comunemente, si ritiene che le segnalazioni siano “macchie nere” sul curriculum. Ci preoccuperemo, in seguito, di sfatare questa convinzione. Per ora, ricapitoliamo i tempi di conservazione dei dati nei SIC.


1. Richieste di finanziamento
6 mesi, qualora l’istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia della stessa.

2. Morosità fino a due rate o due mesi poi sanate
12 mesi dalla regolarizzazione, sempreché nei 12 mesi i pagamenti siano sempre regolari

3. Ritardi superiori sanati anche su transazione
24 mesi dalla regolarizzazione, sempreché nei 24 mesi i pagamenti siano sempre regolari

4. Eventi negativi (cioè morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati
36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l’ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o di altri eventi rilevanti in relazione al rimborso).

5. Rapporti che si sono svolti positivamente ossia senza ritardi o altri eventi negativi
36 mesi dalla data di estinzione del finanziamento

Mutui per giovani coppie in cerca di casa: il fondo “Diritto al Futuro”


La Presidenza del Consiglio ha reso note, già da diversi mesi, le linee guida per poter usufruire del fondo “Diritto al Futuro”: il fondo [1] consente alle coppie under 35, con reddito sufficiente, seppur precario, di ottenere dalle banche un mutuo per la prima casa, anche senza disporre delle garanzie normalmente richiesti dagli istituti di credito.
Il 50% della quota capitale del mutuo verrà garantita dallo Stato.
Le banche potranno garantirsi soltanto con una ipoteca sull’immobile per il quale concedono il mutuo, ma non potranno richiedere ulteriori garanzie né ai mutuatari, né ad altri soggetti fideiussori.
Accesso al mutuo per le giovani coppie con contratti aticipi
Il fondo ammonta a 50 milioni di euro. Per potervi accedere bisogna possedere tutti i seguenti requisiti:
1) giovani coppie coniugate (con o senza figli) o nuclei familiari anche mono genitoriali con figli minori;
2) età inferiore a 35 anni (tale requisito deve essere soddisfatto da tutti i richiedenti);
3) reddito ISEE complessivo non superiore a 35 mila euro; non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
4) non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo.
Tipologia di immobili
Il mutuo può essere richiesto a condizione che l’immobile che si intende acquistare possegga le seguenti caratteristiche:
1) deve essere adibito ad abitazione principale;
2) non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere una superficie superiore a 90 metri quadrati;
3) non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.
Caratteristiche del mutuo
Il mutuo che verrà concesso dallo banca sarà
- mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale;
- di ammontare non superiore a 200.000 euro;
Il tasso applicato e le condizioni del mutuo sono stabilite dai singoli istituti bancari entro i parametri consentiti dall’accordo tra il Dipartimento della Gioventù e l’ABI.
[1] Previsto dal DM 256 del 17.12.2010, in vigore dal 18.02.2011.

(www.laleggepertutti.it)
Pubblicato da A.E.C.I. FELTRE

Equitalia non può aggredire il fondo patrimoniale se la dichiarazione redditi è congiunta


Il fondo non è pignorabile
Come noto, il fondo patrimoniale può essere aggredito solo da coloro che sono creditori di quelle obbligazioni contratte per esigenze di sostentamento della famiglia. In tutti gli altri casi, invece, il fondo non è aggredibile.

Il caso
In un recente caso, Equitalia aveva inviato una cartella di pagamento nei confronti del coniuge di un contribuente che non aveva pagato un debito Irpef. Tale coniuge risultava, infatti, obbligato solidale in quanto aveva presentato una dichiarazione dei redditi in forma congiunta.
In forza di tale debito, poi, Equitalia aveva iscritto ipoteca sui beni del fondo patrimoniale, sostenendo che si tratta di debiti contratti per esigenze familiari.

La decisione
Il tribunale di Ferrara, chiamato a decidere sul caso, dopo aver dato ragione al contribuente, ha chiarito un importante principio [1]. Il solo fatto di aver presentato una dichiarazione dei redditi congiunta non consente di ritenere il debito tributario come contratto per il soddisfacimento delle esigenze della famiglia. Il debito, al contrario, deriva solo in virtù del rapporto di coniugio tra il debitore principale e l’obbligato in solido.
Quindi, il debito in questione deve essere considerato estraneo alle esigenze della famiglia e non può comportare l’iscrizione di ipoteca sugli immobili inseriti nel fondo.

In pratica
Non deve temere l’aggressione dei beni del fondo patrimoniale il coniuge che ha presentato la dichiarazione dei redditi in forma congiunta se l’altro coniuge è debitore nei confronti del fisco.

[1] Trib. Ferrara sent. n. 9/2013

(www.laleggepertutti.it - Avv. Greco Angelo)
Pubblicato da A.E.C.I. FELTRE

LIBRETTI E CONTI DORMIENTI. RECUPERATE I VOSTRI SOLDI


Vediamo nello specifico di cosa si tratta perché sono ancora molte le consulenze che riguardano i libretti o conti dormienti.

Si tratta di depositi, libretti postali e contratti finanziari dimenticati nei cassetti per vari ragioni, non movimentati per un periodo uguale o superiore a dieci anni, di valore non inferiore a € 100 (si deve considerare l'ammontare depositato).
Queste cifre, di sicuro interesse, sono state oggetto di disciplina precipua.
Le banche e gli intermediari che si trovassero di fronte ad un conto dormiente sono tenuti a comunicare all'ultimo indirizzo conosciuto dei titolari la possibilità di recuperare i denari depositati con la previsione di un termine di 180 giorni per evitare l'estinzione.
Diverso il comportamento che deve tenere la banca verso i libretti al portatore, in cui nella sostanza la banca non è tenuta a comunicare alcunché.

Ma che fine hanno fatto questi soldi? Sono finiti nel dimenticatoio?
No, non sono finiti nel dimenticatoio, sono stati accantonati a fondo.
Ogni situazione va ponderata con l'opportuna accuratezza e con attenzione. È comunque possibile chiedere il recupero delle somme accantonate con tanta fatica dai nostri nonni o dai nostri parenti.

I genitori rispondono del reato del figlio minore non educato a dovere


Le colpe dei padri – dice Geremia nella Bibbia – ricadono sui figli. Ma talvolta anche quelle dei figli ricadono sui padri. I genitori sono infatti responsabili delle azioni commesse dal figlio minore d’età. L’unico modo, per questi, di evitare una condanna a risarcire i danni provocati dalle malefatte del minorenne, è di provare, davanti al giudice, di non aver potuto impedire il fatto (art 2048 CC).

Un’applicazione di tale principio, per esempio, l’ha fornita il Tribunale di Genova, in una sentenza dello scorso 21 gennaio. Il magistrato ha ritenuto responsabili i genitori di un ragazzo che aveva accoltellato un coetaneo per futili motivi.

Onde dimostrare di aver fatto di tutto per “impedire il fatto” (pur trattandosi di un evento, quello di una coltellata, in sé imprevedibile e inevitabile), i genitori dovevano provare – secondo l’interpretazione del Tribunale – di aver dato al ragazzo una educazione consona e matura. E questo, si legge in sentenza, non è avvenuto.

La mancanza di educazione potrebbe, per esempio, desumersi:
- dalle modalità con cui è avvento l’illecito: modalità che, nel caso di specie, hanno dimostrato l’incapacità del reo di rapportarsi ad altre persone;
- da una perizia sul minore disposta dal giudice: anche su questo versante,il giovane presentava una grave immaturità sul piano cognitivo e affettivo. Il perito ha infatti ricondotto le lacune formative alla provenienza da una famiglia “morbosamente chiusa” in sé stessa.

(www.laleggepertutti.it)
Pubblicato da A.E.C.I. FELTRE

lunedì 28 gennaio 2013

sentenza del 349/2013: il consumatore ha diritto a conoscere le segnalazioni negative fatte dalla finanziaria Corte di cassazione

Secondo una sentenza 9 gennaio 2013 n. 349 il consumatore ha diritto a conoscere le segnalazioni negative fatte dalla finanziaria Corte di cassazione  ‐ Sezione I civile.

La Corte di Cassazione nella sentenza del 349/2013 ha riconosciuto il diritto a chi ha stipulato un contratto finalizzato all'accesso al credito, di conoscere se esistono "segnalazione negative" relativamente al suo merito creditizio.
Spesso queste segnalazioni negative sono fatte anche all'insaputa del richiedente, quindi consigliamo di prestare attenzione alle richieste che si fanno tramite operatori o anche tramite portali internet.

In ogni caso il consumatore avrà diritto a richiedere ed avere soddisfazione delle motivazioni e del contenuto integrale delle informazioni contenute nelle banche dati creditizie entro 15 giorni

giovedì 17 gennaio 2013

Mutuo a tassi da usura: si calcolano anche gli interessi moratori


Se la banca prevede, nel caso il cittadino sia in ritardo nel pagamento della rata del mutuo, l’applicazione di ulteriori interessi (i cosiddetti interessi di mora), questi ultimi devono essere sommati agli altri interessi e, se la somma supera la soglia dell’usura, il mutuo può essere annullato dal giudice.

Secondo infatti una recente sentenza della Cassazione [1], per determinare se un tasso è usurario o meno, bisogna considerare (e sommare) tutti gli interessi richiesti dalla banca, a qualunque titolo convenuti: quindi anche quelli che scattano nel caso di mora [2].

Infatti, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono concordati tra le parti (con la sottoscrizione del contratto di mutuo), e dunque anche a titolo di interessi moratori.

(FONTE: www.laleggepertutti.it)

CONTO CORRENTE: PER RECUPERARE INTERESSI ULTRALEGALI E COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO IL CORRENTISTA DEVE DIMOSTRARE IL PAGAMENTO


Il correntista, che voglia ottenere dalla banca la restituzione degli importi illegittimamente versati a titolo di commissioni di massimo scoperto e di interessi non dovuti, nell’ambito di un contratto di apertura di credito, deve dimostrare al giudice di aver effettivamente pagato tali somme.

Lo ha appena affermato la Cassazione, in una sentenza pubblicata ieri [1]. La Corte ha bocciato il ricorso di un correntista che, dopo aver lamentato l’applicazione in proprio danno di interessi e commissioni fuorilegge, ne chiedeva la restituzione all’Istituto di credito.

Per ottenere indietro quanto illegittimamente versato alla banca – sostiene la Suprema Corte – non è sufficiente dimostrare l’esistenza, in contratto, di una clausola che dispone tassi ultralegali e commissioni di massimo scoperto. Non è neanche sufficiente dimostrare la semplice annotazione in conto corrente di una posta passiva. In entrambi i casi, infatti, il correntista può – al massimo – far dichiarare nullo il titolo vantato dall’Istituto su cui è fondato l’addebito non dovuto, ma non puòchiedere la restituzione di un pagamento che, materialmente, non ha mai avuto luogo.

Al contrario, per poter ottenere indietro le somme è necessario:
- che si sia chiuso il rapporto di apertura di credito in conto corrente
- che la banca abbia preteso dal correntista la restituzione del saldo finale, comprendente gli interessi non dovuti
- e che il correntista abbia materialmente versato tale somma.

Mentre pende il rapporto di apertura di credito, infatti, non avviene alcun pagamento: operano solo partite contabili virtuali e il correntista, al massimo, si limita a sfruttare (eventualmente sconfidando) il credito concessogli dalla banca. Invece, con la chiusura dell’affidamento, il cliente viene obbligato a versare materialmente gli importi e quindi a pagare somme non dovute; ed è solo allora che egli può richiedere la restituzione dei tassi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto non pattuiti in modo valido.

In pratica
Per riavere quanto non dovuto, il correntista deve dimostrare di aver effettivamente pagato. Non basta l’illegittimità della clausola che dispone tassi ultralegali e commissone di massimo scoperto non pattuiti in modo valido. Pertanto, per la restituzione di tali somme, è necessario che, alla chiusura del conto, la banca abbia preteso la restituzione del saldo finale nel cui computo risultano compresi gli interessi non dovuti.

[1] Cass. sent. n. n. 798/12 del 15.01.2013.


lunedì 14 gennaio 2013

ATTENZIONE A MAIL TRUFFA PER RUBARE DATI BANCARI - phishing


Ci tentano in tutte le salse quindi fate sempre attenzione a richieste sospette in cui vi chiedono di verificare i dati del conto.
L'intento è quello di catturare con siti civetta i vostri codici di accesso bancari di modo da usarli per prelievi o raggiri.

La mail  è di questo tipo:


Gentile xxxxx,
Abbiamo  trovato una attivitá sospette sul tuo conto il 12 gennaio.  É necessario confermare l'attivitá del tuo conto prima di poter continuare a utilizzare il tuo conto. Dopo la verifica, provvederemo a rimuovere eventuali restrizioni sul tuo conto.
É necessario accedere al link qui sotto :

http://www.intesasanpaolo.com/scriptIbve/retail20/RetailIntesaSanpaolo/ita/home/ita_home.jsp?
Questa e una misura di sicurezza per contribuire progettata a proteggere voi ed il vostro conto.
Chiediamo scusa per eventuali inconvenienti.





Fate attenzione

Non rispondete e segnalate quanto ricevete di sospetto