venerdì 15 febbraio 2013

ANCORA UNA VOLTA I PIRATI DELLA RETE SI RIFANNO VIVI


associazione di consumatori roma

Crediamo che non ci sia bisogno di presentazioni. Ancora una volta i “pirati della rete” si rifanno vivi,  hanno semplicemente cambiato “vascello”. Ecco It-Programmi.info. Ma il filo conduttore rimane sempre lo stesso: pagare le maledette 96€ divenute adesso 104,50€visto che a loro dire si sono aggiunte 8,50€ di commissioni di sollecito.
Aeci Toscana, ha ricevuto richieste di aiuto da diversi consumatori e mette in guardia tutti i navigatori della rete da questa nuova insidia e ribadisce che come per i precedenti Easy Download e Italia Programmi l’imperativo e sempre lo stesso : NON PAGARE.
Oltre tutto i “servizi” che questi “pirati” propongono sono scaricabili gratuitamente dalla rete e le richieste di denaro sono illecite e truffaldine.
Comunque chi fosse incappato in questo nuovo balsello è invitato a contattare gli uffici di Aeci sparsio per il territorio e riceveranno aiuto e tutela.
Questa l’ultima email:
Da: <support@it-programmi.info>
Date: 14 febbraio 2013 01:36
Oggetto: Attenzione promemoria urgente!
ATTENZIONE PROMEMORIA URGENTE!
Gentile Signore e Signori,
Purtroppo,non abbiamo riscontrato nessun pagamento della fattura T172873
da parte Vostra.
Pertanto, si richiede il pagamento urgente di tale fattura.
La preghiamo di eseguire il pagamento di 104,50 € entro 2 giorno tramite SEPA / bonifico UE
sul seguente conto bancario:
Beneficiario: M.Marketing & Marketing
IBAN: CY78 0050 0140 0001 4001 6122 6601
BIC-Code: HEBACY2NXXX
La preghiamo di voler indicare in fase di versamento la seguente causale in modo da poter
tracciare il Suo pagamento: T172873.
Inoltre, abbiamo bisogno di metterLa a conoscenza che se il pagamento non verrà effetuatosaranno aggiunti costi maggiori.
Se ha già pagato, le chiediamo di considerare irrelevante questo promemoria.
Vi ringraziamo per la vostra fiducia e vi auguriamo buon divertimento tramite il
Download.
La fattura sarà allegata tramite e-mail!
Per informazioni, si prega di contattare il nostro team di assistenza a support@it-programmi.info
Cordiali saluti,
Il vostro team di Italia Programmi
Crediamo che non occorrano commenti ulteriori,oltre al fatto che questi signori non sanno nemmeno bene l’italiano, scrivendo strafalcioni smascherando la loro origine “caraibica”  ed alleghiamo per completezza  anche lettera che arriva via posta.
Aeci ribadisce e invita alla massima allerta, nel navigare nella rete non cadendo in queste trappole, magari allettati da offerte vantaggiose che poi non lo sono nella forma e nella sostanza.
Aeci augura buona navigazione “senza pioggia e senza vento”.

fonte: www.euroconsumatori.eu

martedì 12 febbraio 2013

RIMBORSO SPESE BANCARIE


Stamani siamo stati informati che più di un utente bancario, dopo la nostra uscita di gennaio 2013 sulla rivista della provincia di Verona e Bellulno, che sono riusciti ad ottenere un rimborso, anche minimo, da parte dell'Istituto Bancario di alcune spese bancarie.

Ci congratuliamo con gli utenti e li invitiamo a segnalarci i loro successi, così da poter essere da stimolo a quanti ancora devono sperimentarsi nella vicenda.

Inviatiamo chiunque non riesca a tutelare i propri diritti in autonomia a rivolgersi al nostro staff per la giusta assistenza del caso... il nostro staff è a vostra disposizione e saprà aiutarVi nel modo migliore.

ricordiamo i nostri contatti:

tel. 0442 510360   (se siamo assenti lasciate pure un messaggio in segreteria e sarete richiamati)
fax 0442 1785141

mercoledì 6 febbraio 2013

Crif e Sic: tempi di permanenza della segnalazione nella banca dati


Si chiamano SIC (Sistemi di informazioni creditizie) e sono banche dati, gestite da società private come la famosa CRIF, in cui vengono segnalati i finanziamenti richiesti e concessi a soggetti privati (cittadini e imprese) e la regolarità nei rimborsi . Alle banche e gli altri intermediari – come le Società Finanziarie – che le consultano, servono per valutare – insieme ad altre informazioni – le richieste di finanziamento presentate dai privati.

Non tutti possono consultare i SIC, ma solo i soggetti che aderiscono al sistema. Al cittadino, invece, è consentito, in ogni momento, chiedere la verifica della propria posizione.

L’attività dei SIC è stata disciplinata dal “Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamentie [1], Codice emanato in attuazione alle disposizioni previste dal codice della privacy [2].

Tempi di conservazione dei dati
I tempi di conservazione delle informazioni relative ai pagamenti e alle richieste di finanziamento nelle banche dati gestite da CRIF (e da altri gestori di SIC) sono stati definiti dal Garante della Privacy [1] e val la pena conoscerli nel dettaglio. Vi è infatti molta incertezza, tra la gente, sui tempi di permanenza in tali sistemi di informazioni creditizie e, comunemente, si ritiene che le segnalazioni siano “macchie nere” sul curriculum. Ci preoccuperemo, in seguito, di sfatare questa convinzione. Per ora, ricapitoliamo i tempi di conservazione dei dati nei SIC.


1. Richieste di finanziamento
6 mesi, qualora l’istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia della stessa.

2. Morosità fino a due rate o due mesi poi sanate
12 mesi dalla regolarizzazione, sempreché nei 12 mesi i pagamenti siano sempre regolari

3. Ritardi superiori sanati anche su transazione
24 mesi dalla regolarizzazione, sempreché nei 24 mesi i pagamenti siano sempre regolari

4. Eventi negativi (cioè morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati
36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l’ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o di altri eventi rilevanti in relazione al rimborso).

5. Rapporti che si sono svolti positivamente ossia senza ritardi o altri eventi negativi
36 mesi dalla data di estinzione del finanziamento

Mutui per giovani coppie in cerca di casa: il fondo “Diritto al Futuro”


La Presidenza del Consiglio ha reso note, già da diversi mesi, le linee guida per poter usufruire del fondo “Diritto al Futuro”: il fondo [1] consente alle coppie under 35, con reddito sufficiente, seppur precario, di ottenere dalle banche un mutuo per la prima casa, anche senza disporre delle garanzie normalmente richiesti dagli istituti di credito.
Il 50% della quota capitale del mutuo verrà garantita dallo Stato.
Le banche potranno garantirsi soltanto con una ipoteca sull’immobile per il quale concedono il mutuo, ma non potranno richiedere ulteriori garanzie né ai mutuatari, né ad altri soggetti fideiussori.
Accesso al mutuo per le giovani coppie con contratti aticipi
Il fondo ammonta a 50 milioni di euro. Per potervi accedere bisogna possedere tutti i seguenti requisiti:
1) giovani coppie coniugate (con o senza figli) o nuclei familiari anche mono genitoriali con figli minori;
2) età inferiore a 35 anni (tale requisito deve essere soddisfatto da tutti i richiedenti);
3) reddito ISEE complessivo non superiore a 35 mila euro; non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
4) non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo.
Tipologia di immobili
Il mutuo può essere richiesto a condizione che l’immobile che si intende acquistare possegga le seguenti caratteristiche:
1) deve essere adibito ad abitazione principale;
2) non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere una superficie superiore a 90 metri quadrati;
3) non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.
Caratteristiche del mutuo
Il mutuo che verrà concesso dallo banca sarà
- mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale;
- di ammontare non superiore a 200.000 euro;
Il tasso applicato e le condizioni del mutuo sono stabilite dai singoli istituti bancari entro i parametri consentiti dall’accordo tra il Dipartimento della Gioventù e l’ABI.
[1] Previsto dal DM 256 del 17.12.2010, in vigore dal 18.02.2011.

(www.laleggepertutti.it)
Pubblicato da A.E.C.I. FELTRE

Equitalia non può aggredire il fondo patrimoniale se la dichiarazione redditi è congiunta


Il fondo non è pignorabile
Come noto, il fondo patrimoniale può essere aggredito solo da coloro che sono creditori di quelle obbligazioni contratte per esigenze di sostentamento della famiglia. In tutti gli altri casi, invece, il fondo non è aggredibile.

Il caso
In un recente caso, Equitalia aveva inviato una cartella di pagamento nei confronti del coniuge di un contribuente che non aveva pagato un debito Irpef. Tale coniuge risultava, infatti, obbligato solidale in quanto aveva presentato una dichiarazione dei redditi in forma congiunta.
In forza di tale debito, poi, Equitalia aveva iscritto ipoteca sui beni del fondo patrimoniale, sostenendo che si tratta di debiti contratti per esigenze familiari.

La decisione
Il tribunale di Ferrara, chiamato a decidere sul caso, dopo aver dato ragione al contribuente, ha chiarito un importante principio [1]. Il solo fatto di aver presentato una dichiarazione dei redditi congiunta non consente di ritenere il debito tributario come contratto per il soddisfacimento delle esigenze della famiglia. Il debito, al contrario, deriva solo in virtù del rapporto di coniugio tra il debitore principale e l’obbligato in solido.
Quindi, il debito in questione deve essere considerato estraneo alle esigenze della famiglia e non può comportare l’iscrizione di ipoteca sugli immobili inseriti nel fondo.

In pratica
Non deve temere l’aggressione dei beni del fondo patrimoniale il coniuge che ha presentato la dichiarazione dei redditi in forma congiunta se l’altro coniuge è debitore nei confronti del fisco.

[1] Trib. Ferrara sent. n. 9/2013

(www.laleggepertutti.it - Avv. Greco Angelo)
Pubblicato da A.E.C.I. FELTRE

LIBRETTI E CONTI DORMIENTI. RECUPERATE I VOSTRI SOLDI


Vediamo nello specifico di cosa si tratta perché sono ancora molte le consulenze che riguardano i libretti o conti dormienti.

Si tratta di depositi, libretti postali e contratti finanziari dimenticati nei cassetti per vari ragioni, non movimentati per un periodo uguale o superiore a dieci anni, di valore non inferiore a € 100 (si deve considerare l'ammontare depositato).
Queste cifre, di sicuro interesse, sono state oggetto di disciplina precipua.
Le banche e gli intermediari che si trovassero di fronte ad un conto dormiente sono tenuti a comunicare all'ultimo indirizzo conosciuto dei titolari la possibilità di recuperare i denari depositati con la previsione di un termine di 180 giorni per evitare l'estinzione.
Diverso il comportamento che deve tenere la banca verso i libretti al portatore, in cui nella sostanza la banca non è tenuta a comunicare alcunché.

Ma che fine hanno fatto questi soldi? Sono finiti nel dimenticatoio?
No, non sono finiti nel dimenticatoio, sono stati accantonati a fondo.
Ogni situazione va ponderata con l'opportuna accuratezza e con attenzione. È comunque possibile chiedere il recupero delle somme accantonate con tanta fatica dai nostri nonni o dai nostri parenti.

I genitori rispondono del reato del figlio minore non educato a dovere


Le colpe dei padri – dice Geremia nella Bibbia – ricadono sui figli. Ma talvolta anche quelle dei figli ricadono sui padri. I genitori sono infatti responsabili delle azioni commesse dal figlio minore d’età. L’unico modo, per questi, di evitare una condanna a risarcire i danni provocati dalle malefatte del minorenne, è di provare, davanti al giudice, di non aver potuto impedire il fatto (art 2048 CC).

Un’applicazione di tale principio, per esempio, l’ha fornita il Tribunale di Genova, in una sentenza dello scorso 21 gennaio. Il magistrato ha ritenuto responsabili i genitori di un ragazzo che aveva accoltellato un coetaneo per futili motivi.

Onde dimostrare di aver fatto di tutto per “impedire il fatto” (pur trattandosi di un evento, quello di una coltellata, in sé imprevedibile e inevitabile), i genitori dovevano provare – secondo l’interpretazione del Tribunale – di aver dato al ragazzo una educazione consona e matura. E questo, si legge in sentenza, non è avvenuto.

La mancanza di educazione potrebbe, per esempio, desumersi:
- dalle modalità con cui è avvento l’illecito: modalità che, nel caso di specie, hanno dimostrato l’incapacità del reo di rapportarsi ad altre persone;
- da una perizia sul minore disposta dal giudice: anche su questo versante,il giovane presentava una grave immaturità sul piano cognitivo e affettivo. Il perito ha infatti ricondotto le lacune formative alla provenienza da una famiglia “morbosamente chiusa” in sé stessa.

(www.laleggepertutti.it)
Pubblicato da A.E.C.I. FELTRE