mercoledì 27 marzo 2013

CUD: ECCO COME OTTENERE LA CERTIFICAZIONE


associazione di consumatori roma

Il Cud è la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, assimilati (per esempio, compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, remunerazioni dei sacerdoti, assegni periodici corrisposti al coniuge) e di pensione che il datore di lavoro, o l’ente pensionistico, rilascia ai propri dipendenti o pensionati per attestare le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate all’Erario.
La recente legge di stabilità ha previsto per le pubbliche amministrazioni l’utilizzo del canale telematico per l’invio di comunicazioni e certificazioni al cittadino allo scopo di abbattere tempi e costi di consegna.
 
Da quest’anno, quindi, l’Inps renderà disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati (CUD) in modalità telematica.
 
Il cittadino potrà visualizzare e stampare il proprio CUD direttamente dal sito istituzionale www.inps.it secondo il seguente percorso: “Servizi per il cittadino” - inserimento codice identificativo PIN - “Fascicolo previdenziale per il cittadino” - Modelli – Cud Unificato.
Secondo l'Istat, nel 2012 il 30,9% dei 60-64enni ha usato internet e solo il 16,3% tra i 65-74enni. Tra chi ha superato i 75 anni la quota scende drasticamente al 3,3 per cento. Sono sufficienti questi dati per immaginare quale possa essere l'effetto di una disposizione contenuta nella legge di stabilità 2013 in base alla quale da quest'anno gli enti previdenziali non invieranno più il Cud in forma cartacea se non su espressa richiesta dell'interessato. Il canale principale diventa internet.
Un provvedimento nato con le migliori intenzioni (ridurre i costi della pubblica amministrazione, semplificare i processi) rischia di complicare la vita a milioni di pensionati.
Molti utenti, in questi giorni, ci chiedono come farsi spedire il CUD ed ecco le istruzioni che ha rilasciato l'INPS.

Direttamente online sul sito istituzionale – sezione Servizi/PIN online
Tramite Contact Center al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da cellulare, a pagamento secondo il proprio gestore telefonico
Presso le Agenzie territoriali dell’Inps.
Ai cittadini in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC, noto all’Istituto, il CUD verrà recapitato alla corrispondente casella PEC.
 
Per entrare direttamente in Servizi per il Cittadino
 
Modalità alternative per ottenere il CUD in formato cartaceo:
Sportelli veloci delle Agenzie dell’Istituto
In tutte le strutture territoriali dell’Inps – comprese quelle ex Inpdap ed ex Enpals - durante il primo trimestre dell’anno, almeno uno sportello veloce verrà dedicato al rilascio del CUD cartaceo indipendentemente dalla gestione previdenziale.

Postazioni Informatiche self service
Gli utenti in possesso del PIN potranno stampare i certificati reddituali utilizzando le postazioni self service, istituite presso tutte le strutture territoriali, ricorrendo - se necessario – al personale di supporto.
Posta elettronica
Tutti i cittadini possono ottenere gratuitamente l’attribuzione di una casella di posta certificata attraverso i servizi disponibili sul sito www.postacertificata.gov.it.
Una volta ottenuto l’indirizzo PEC potranno fare richiesta di ricevere il certificato reddituale sulla propria casella di posta scrivendo al seguente indirizzo richiestaCUD@postacert.inps.gov.it.
A questo stesso indirizzo i cittadini possono inoltrare la richiesta di CUD anche utilizzando la posta elettronica ordinaria. In questo caso, però, è necessario allegare alla mail la domanda firmata e la copia fronte/retro del documento di riconoscimento del richiedente.

Centri di assistenza fiscale
Per ottenere il CUD i cittadini possono rivolgersi e dare mandato ad un Centro di assistenza fiscale o ad altro professionista abilitato che abbia stipulato con l’Istituto la convenzione per la trasmissione dei modelli RED, in corso di validità . Il mandato conferito dal cittadino insieme alla fotocopia del documento del richiedente dovranno essere conservati dal CAF o dal professionista abilitato prescelti ed esibiti a richiesta dell’Inps.

Uffici postali
E’ possibile ottenere il CUD anche presso lo “Sportello Amico” degli Uffici postali aderenti al progetto “Reti Amiche”. 
Per questo servizio Poste Italiane prevede il pagamento di una somma pari ad euro 2,70 più IVA.
Gli sportelli aderenti all’iniziativa sono distribuiti su tutto il territorio nazionale e consultabili nel seguente elenco.
Sportello mobile per utenti ultraottantacinquenni e pensionati residenti all’estero
Per alcune categorie di utenti particolarmente disagiati ed impossibilitati ad avvalersi dei canali fisici e telematici, l’Inps ha attivato presso tutte le strutture territoriali lo “Sportello mobile”. Un servizio dedicato al rilascio con modalità agevolate di alcuni prodotti istituzionali.
Gli utenti ultraottantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento possono richiedere telefonicamente, all’operatore dello Sportello Mobile della propria sede Inps l’invio a domicilio del certificato reddituale.

Per i pensionati residenti all’estero sono stati previsti i seguenti numeri telefonici dedicati  06.59054403 – 06.59053661 – 06.59055702 attivi dalle 8,00 alle 19,00 (ora italiana) ai quali – fornendo i propri dati anagrafici e il codice fiscale - si può chiedere l’invio a domicilio del CUD.
Spedizione CUD a domicilio
L’Inps garantisce, comunque, l’invio del CUD a domicilio ai cittadini che ne facciano specifica richiesta attraverso il Contact Center.
 
A tale scopo, oltre al numero 803.164 gratuito da rete fissa e al numero 06-164164 a pagamento da cellulare, è stato attivato il nuovo numero verde  800-434320 dedicato (funzionante in modalità automatica senza intervento dell’operatore) raggiungibile solo da rete fissa attraverso il quale si può richiedere l’invio a domicilio del proprio certificato reddituale.
La richiesta può essere fatta anche da un familiare e il CUD verrà inviato al domicilio, noto all’Inps, dell’interessato.
Rilascio del CUD a chi non è titolare
Il CUD può essere rilasciato anche a persona diversa dal titolare che dovrà esibire il proprio documento identificativo, la delega e la fotocopia del documento di riconoscimento dell’interessato .
 
Se il delegato invia la richiesta tramite la propria posta elettronica certificata può non allegare il proprio documento di riconoscimento.

fonte: www.euroconsumatori.eu

ARRIVA L'ANAGRAFE DEI RAPPORTI FINANZIARI. ECCO COSA SUCCEDERA' AI NOSTRI CONTI CORRENTI




associazione di consumatori roma

Conti correnti, depositi, ma anche contratti derivati, fondi pensioni e acquisti di oro e preziosi. Arriva l'Anagrafe dei rapporti finanziari e per gli evasori diventerà più difficile aggirare il fisco. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha firmato il provvedimento che rende operativo l'Anagrafe, rendendo operativo quanto previsto con una delle manovre del passato. I primi dati inizieranno ad affluire a fine ottobre e saranno relativi al 2011. Poi a marzo 2014 quelli del 2012. Quindi di aprile in aprile quelli dell'anno precedente. La lotta all'evasione potrà utilizzare così un nuovo e pungente strumento. Manca solo l'indicazione relativo ai controlli sui conti scudati, quelli che nel passato hanno utilizzato la sanatoria per il rimpatrio e la regolarizzazione di fondi esportati illegalmente all'estero. Ma una nota aggiuntiva - assicurano i tecnici - arriverà a giorni. Ecco cosa prevedono le nuove norme che, in linea con le indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, utilizzano per l'integrazione dell'archivio dei rapporti finanziari, il Sid (Sistema di Interscambio flussi Dati), nuovo canale di trasmissione di dati dell'Agenzia delle Entrate. 

IL SISTEMA PER SCAMBIO DATI, IL SID: Ogni singolo operatore finanziario deve avviare la procedura di registrazione al Sid secondo le modalità descritte sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Il canale Sid prevede l'interconnessione application-to-application tra sistemi informativi e apposite misure di sicurezza di natura tecnica e organizzativa. 

L'INVIO DEI DATI: I dati e le informazioni relativi all'anno 2011 vanno inviati entro il 31 ottobre 2013. Quelli relativi all'anno 2012 vanno, invece, inviati entro il 31 marzo 2014. A regime, gli operatori finanziari dovranno effettuare la comunicazione annualmente e trasmetterla entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello al quale sono riferite le informazioni. Un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia individuerà i criteri per l'elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione. 

I DATI DA COMUNICARE: I dati da trasmettere con la comunicazione integrativa annuale sono quelli identificativi del rapporto finanziario, quelli relativi ai saldi iniziali e finali del rapporto riferiti all'anno interessato dalla comunicazione e i dati degli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua.
FONTE: ANSA

venerdì 22 marzo 2013

Più tutelati gli acquisti su internet: nascono i tribunali a basso costo


I consumatori e i commercianti, in particolare quelli più piccoli, si sentono oggi insicuri sul commercio elettronico tra commercianti appartenenti a Stati diversi dell’Ue: non sanno a chi rivolgersi nel caso sorga un problema e temono i tempi e i costi della giustizia.
Così la Comunità Europea ha messo a punto una direttiva ambiziosa: garantire a tutti gli acquirenti di oggetti su internet o comunque di scarso valore, in caso di contestazioni sulla merce o sul contratto, sentenze in tempi veloci, senza spese elevate. Questo – che eviterà l’intasamento dei tribunali ordinari – è il frutto della presa di coscienza del sostanziale fallimento della giustizia civile, specie quella riferita alle vendite di modici importi. In queste ultime situazioni, infatti, è tutt’altro che conveniente intraprendere cause, seppur a difesa di un diritto sacrosanto. È necessario dunque risolvere questa mole di contenzioso fuori dalle aule dei giudici!
Così l’Europa ha indicato le novità che dovranno essere poi attuate dai parlamenti degli Stati membri: creazione di organismi di definizione stragiudiziale delle liti, per comporre le controversie di bassi importi, specie quelle online. La procedura di mediazione, che così verrà a instaurarsi, dovrà terminare entro 90 giorni e dovrà essere gratuita (salvo un contributo d’ingresso). Le nuove strutture saranno presenti su tutto il territorio dell’Unione Europea.
Per risolvere le controversie sulle vendite online verrà anche introdotta una piattaforma web in tutte le lingue ufficiali dell’Ue gestita dalla Commissione europea e accessibile dal portale «You Europe». La piattaforma metterà a disposizione moduli di reclamo standard e consigli per i consumatori sul sistema di risoluzione più adatto a redimere la loro controversia.
L’idea è buona, anzi ottima. Bisognerà però vedere come sarà attuata dagli Stati o se farà la stessa fine della nostra mediazione obbligatoria. Questo perché è necessario che gli Stati prevedano se non l’obbligo, quanto meno una sorta di rating delle aziende che aderiranno, di volta in volta, a questo arbitrato. Non ha infatti molto senso disporre una conciliazione facoltativa se poi, alla mancata partecipazione all’udienza da parte del venditore, non corrisponde una sua “bocciatura” almeno sul piano commerciale. Un po’ come avviene su e-Bay: le aziende che truffano i clienti ricevono feedback negativi e poi, di fatto, vengono esclude dal mercato.

(ARTICOLO DEL 15 MARZO 2013 DELL'AVV.TO ANGELO GRECO)
Pubblicato da A.E.C.I. FELTRE

venerdì 8 marzo 2013

FALSI DIRIGENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE


Nel 2011 ci fu un’importante sentenza di condanna del TAR Lazio [1] nei confronti delle Agenzie delle Entrate.

In sostanza con ricorso [2], la Dirpubblica (Federazione Funzionari Professionisti e Dirigenti delle Ppaa e delle Agenzie) ha chiesto l’annullamento di una delibera [3] che sostituiva un articolo specifico del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate [4].

Questa delibera consentiva il conferimento , fino al 31 dicembre 2010, di incarichi dirigenziali in favore di funzionari non in possesso di qualifica dirigenziale.

Tutto ciò però è stato fatto in violazione di tante norme [5] legislative ma anche di norme Costituzionali [6]

In sostanza veniva contestato in quel ricorso, la possibilità per l’Agenzia di conferire incarichi dirigenziali a funzionari non in possesso della qualifica relativa, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, senza indicazione del termine di durata e senza che l'ente abbia provveduto a bandire le procedure concorsuali per l'accesso a qualifica dirigenziale. Infatti secondo ciò che prevede la Costituzione stessa l’accesso alla qualifica di dirigente può avvenire solo per concorso pubblico altrimenti vi e' un eccesso di potere e sviamento.

L’ agenzia delle Entrate con quella delibera oltrepassò i suoi limiti della propria autonomia regolamentare violando i principi fondamentali per l'acceso alla qualifica dirigenziale.

In più vi era il fatto che gli incarichi sarebbero dovuti essere temporanei ma così non fu.
Vi era un totale di 767 posti di dirigenti coperti temporaneamente tramite incarichi ad interim o vacanti, ed il concorso venne indetto per coprire solo 175 posti di dirigenti.

Quindi ci sarebbero ben 592 posti di dirigenti conferiti a funzionari non dirigenti, che venivano prorogati di anno in anno e senza bandire un concorso, i quali svolgevano mansioni superiori dirigenziali senza averne la relativa qualifica.

Ma questo è vietato per legge [7] e di conseguenza è nullo l’atto di conferimento illegittimo (radicalmente nullo).
La “reggenza” ha natura occasionale e transitoria, serve solo ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa, nel caso in cui viene meno la titolarità di un organo e sia necessario e urgente sostituirlo temporaneamente al fine di tutelare gli interessi pubblici perseguiti. Mentre in questo caso c’era stato un conferimento di incarico dirigenziale vero e proprio, non essendo stato posto un limite temporaneo ma i funzionari non erano qualificati, cioè non erano dirigenti.

In pratica, tutti gli atti posti in essere da qui finti dirigenti sono inesistenti e di conseguenza lo sono anche gli atti che sono stati posti in essere in conseguenza a quelle firme non valide e trasmesse agli agenti della riscossione ( Cartelle esattoriali).
[1] n. 06884 del 2011 REG. PROV. COLL.
[2] ricorso n 4949 del 2010
[3] delibera del comitato di gestione n. 55 del 2.12.2009
[4] art. 24 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate.
[5] violazione e falsa applicazione anche dell'art. 52 c.2,4,5 del d.lgs 30.3.2001 n. 165; art. 19,27 e 28 della stessa legge; violazione e falsa applicazione dell'allegato A) del CCNL Comparto Agenzie Fiscale firmato il 28 maggio 2004 sulla reggenza degli uffici;
[6] artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.
[7] D.Lgs. 3 febbraio 1993 n.29 art. 56 nel testo sostituito dal D. Lgs.31 marzo 1998, n.80 art.25 e successivamente modificato prima dal D.Lgs. 29 ottobre 1998 n. 387 art.15 e poi dal D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 52
Articolo a cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del foro di Trani (BT) esperta in diritto civile e tributario 
Pubblicato da A.E.C.I. FELTRE - feltre@euroconsumatori.eu

SE LA BANCA FALLISCE CHI RESTITUISCE TITOLI E SOLDI IN CONTO CORRENTE?


Tempo di crisi: i risparmiatori sono sempre più preoccupati per la sorte dei loro risparmi depositati in banca, complice anche lo scandalo che ha investito Monte dei Paschi di Siena.
Che succede ai conti correnti dei cittadini se l’istituto di credito dovesse, per qualsiasi ragione, fallire?
Dal momento in cui viene dichiarata l’insolvenza finanziaria dell’istituto di credito tutti i conti correnti vengono congelati e nessuno può più prelevare i propri risparmi o operare in alcun modo su di essi.
Tuttavia, per non generare incontrollati timori, è bene sapere che, in caso di fallimento di una banca, nel nostro ordinamento è previsto l’intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che garantisce ad ogni singolo correntista il rimborso di quanto depositato nel proprio conto [1]. Tuttavia questa garanzia è limitata: essa copre, infatti, fino a una somma massima di 103.291 euro.
Pertanto, nel caso di fallimento di una banca, a rimetterci saranno solo quanti detengono un conto con somme superiori a tale soglia, e perciò solo l’importo in eccedenza.
Per esempio, se Mario Rossi ha un conto corrente di 150.000 euro, il Fondo gli restituirà solo 103.291 euro e non il resto.
La tutela del Fondo riguarda anche i correntisti online.
Conti cointestati
In caso di cointestazione del conto, la garanzia opera per ciascuno dei soggetti cointestatari e, quindi, la tutela prevede la restituzione della cifra per un massimo di 103.291 euro ad ognuno dei due correntisti, per un totale di 206.582 euro. Quindi conviene sempre, in caso di conto correnti particolarmente capienti, provvedere a cointestarli a più soggetti.
Titoli, azioni, obbligazioni
Nessun problema, infine, sorge per i depositi di titoli, obbligazioni o azioni, affidati alla banca. Infatti, l’istituto di credito è solo depositario degli stessi, ma non ne è titolare. Pertanto essi verranno restituiti integralmente al correntista.
Garanzia del nuovo acquirente
In ogni caso, è piuttosto raro che il correntista perda l’intero conto corrente. Infatti, in caso di default dell’istituto di credito, quest’ultimo viene spesso riacquisito da un altro istituto di credito o, in alternativa, dallo Stato stesso, andando incontro a un processo di nazionalizzazione definitiva o temporanea. In entrambi i casi il nuovo acquirente (sia esso pubblico o privato) erediterebbe anche tutti gli obblighi verso i clienti della banca e i conti correnti verrebbero restituiti

(articolo del 04 marzo 2013 di www.laleggepertutti.it)
Pubblicato da A.E.C.I. FELTRE - feltre@euroconsumatori.eu

BONUS 2013


Per i consumi di luce e gas dell'abitazione principale è prevista la possibilità, per le famiglie a basso reddito e numerose, di presentare istanza per beneficiare dello sconto, direttamente in bolletta, valido esclusivamente per il gas naturale distribuito a rete.

I requisiti da possedere per acquisire il diritto a richiedere il bonus Gas 2013 sono:
1. essere CLIENTE DOMESTICO TITOLARE di un'utenza individuale o con un impianto condominiale;
2. avere un indicatore ISEE non superiore a € 7.500,00. Il valore dell'indicatore sale e deve essere non superiore a € 20.000 per le famiglie numerose (con più dio tre figli a carico)