giovedì 26 febbraio 2015

CESSIONE DEL QUINTO : TASSO SPROPORZIONATO E REATI PENALI A DANNO DI UN OPERAIO DEL BASSO VERONESE


La vicenda ha colpito un operaio del basso veronese che per necessità economiche ha stipulato un contratto di cessione del quinto dello stipendio, il finanziamento che possono fare i dipendenti con trattenuta sulla busta paga.
La vicenda inizia in maniera dubbia con una mancata consegna dei documenti precontrattuali e con una richiesta economica “extra” in denaro da parte dell'agente che ha proposto il finanziamento, pratica sicuramente non corretta anche perchè minacciava l'operaio che aspettava l'erogazione del finanziamento intimandolo al pagamento poichè senza quel versamento “cash” i soldi non sarebbero arrivati.
La vicenda ha dell'incredile: la trattenuta in busta paga inizia prima dell'arrivo del denaro e il contratto viene consegnato addirittura a posteriori. Questo significa che l'operaio non poteva praticamente fare più nulla.
Ma che fare? I soldi gli servivano e non sapeva come tornare indietro. Subito notava che i costi legati al contratto erano altissimi. Apparentemente il contratto presentava tassi entro i limiti di legge ma quasi alla soglia di usura con taeg 13,23% (tasso comprensivo delle spese) ma le spese incidevano molto, in pratica in 10 anni si trovare a restituire più del doppio. I conti non quadravano ma l'operaio non aveva le competenze per dimostrare la sproporzione. I costi nascosti non rientravano nel taeg del contratto!
Per verificare se il finanziamento erogato sfori o meno il tetto dell’usura è necessario considerare ogni spesa addebitata al cliente: ivi compreso il contratto di assicurazione sulla vita che, in questi casi, viene imposto all’atto del prestito.
Il Tribunale di Padova con una recente sentenza ha confermato questo principio, ma molti contratti sono viziati da questo errore.
Il cittadino si è rivolto agli uffici di ASSISTENZA CONSUMATORI di Nogara (VR) che grazie al suo staff particolarmente preparato nella materia bancaria e assicurativa, supportati dalle perizie tecniche redatte dai consulenti ASSOCTC hanno potuto argomentare e dimostrare che il cittadino era stato vittima di usura. La finanziaria in questione dopo notevoli resistenze iniziali si è dimostrata conciliativa vista la gravità dei fatti e degli errori contrattuali e convenuto che l'operaio terminasse il suo prestito 5 anni in anticipo rispetto ai 10 previsti contrattualmente.

Le indagini penali al momento non sono ancora concluse ma questo episodio riconosce di fatto che un prestito a tassi usurari diventa in tutto e per tutto un finanziamento a tasso zero

lunedì 28 luglio 2014

BANCHE: come opporsi ad un Decreto Ingiuntivo per lo scoperto di un c/corrente.

Recentissima Sentenza di Cassazione la n. 14887/14 del 01 luglio 2014 sancisce a carico delle Banche che attivano un Decreto Ingiuntivo, la prova dell'avvenuta consegna degli estratti conto da parte dei loro clienti.

Gli Istituti di Credito, ormai come tutti sappiamo, inviano le comunicazioni ai loro clienti utilizzando la semplice posta ordinaria e non hanno nessuna certezza, ne tanto meno possono dimostrare l'avvenuta ricezione della posta da parte dei clienti. Intanto però, rimane fermo il termine di 60 giorni per impugnare o contestare in caso di errori gli estratti conti e/o i documenti di Sintesi che periodicamente sono tenuti a portare a conoscenza a tutti i loro clienti.
Vediamo adesso, come ci si può difendere nel caso in cui ci viene notificato un Decreto Ingiuntivo per la scopertura di un conto corrente:
Ricevuto la notifica di un Decreto Ingiuntivo, la prima cosa da fare è proporre opposizione immediatamente davanti al tribunale, sollevando eventuali errori e/o applicazione dei tassi usurari o anatocismo. In sede di opposizione, le Banche a fondamento di quanto dovuto, sono tenuti ad esibire non solo gli estratti conto inviati al cliente ma devono anche dimostrare che questi siano stati consegnati e messi a conoscenza del cliente. Inoltre, poi, per procedere col decreto ingiuntivo a seguito di impugnazione, gli istituti di credito non possono più limitarsi ad esibire il solo saldo conto ma devono integrarlo, con ulteriori elementi, esibendo in Tribunale:
·         il contratto di conto corrente
·         tutti gli estratti conto emessi durante il rapporto con il dettaglio analitico e tutte le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo contabile con le condizione Attive e Passive praticate dalla Banca al cliente.
·         la dimostrazione che, nel corso del rapporto, la banca ha regolarmente inviato tutti gli estratti conto al cliente.
L'aspetto più interessante della citata sentenza infatti, è proprio questo, la banca è tenuta a dimostrare che gli estratti conto siano stati correttamente ricevuti dal cliente.

In definitiva, se il cliente propone opposizione al decreto ingiuntivo la banca deve produrre in causa tutti gli estratti conto e dimostrare che il debitore li abbia ricevuti.

GOVERNO: STOP ALLA NORMA SULL'ANATOCISMO

Buone notizie per i consumatori italiani, e per i consumatori vessati dalle Banche e per buona pace della Banca d'Italia (a favore delle banche e non dei cittadini) . Nel decreto sulla competitività, infatti era stata introdotta la possibilità, per le banche di applicare interessi su interessi, (pratica sino ad oggi illecita e denominata con il temine tecnico "anatocismo".


Le commissioni al Senato hanno provveduto a cancellare il cavillo che avrebbe aperto a nuove vessazioni per i consumatori ed il governo ha dato parere favorevole a un emendamento che cancella “la norma contenuta all’articolo 31 del decreto, sul calcolo degli interessi sugli interessi” (Public Policy).

Particolare la posizione di Banca d'Italia nettamente a favore dell'anatocismo (e del sistema bancario). Il capo del Servizio stabilità finanziaria della Banca d’Italia Giorgio Gobbi in audizione davanti alle commissioni Industria e Ambiente del Senato sul decreto per la competitività delle imprese così s’era espresso: “Qualsiasi paese che non abbia una legislazione islamica accetta la capitalizzazione degli interessi, cioè l’applicazione degli interessi composti, di cui un sistema come il nostro non potrebbe fare a meno. Nessuna economia di mercato può funzionare senza questo meccanismo”.

MUTUI - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI DOMODOSSOLA


Con la sentenza n. 88/2014 del Giudice di Pace di Domodossola è stato inserito un tracciato importante alla sentenza di Cassazione di un anno fa' la n. 350/2013. Si rileva l'usura all'atto dei contratti stipulati con le banche tenendo in considerazione la sommatoria del TAN ( tasso annuale nominale) con il Tasso di Mora in caso di pagamento in ritardo. Il superamento dei tassi soglia, come prevede la legge, gli istituti di credito sono obbligati a restituire gli interessi pagati ingiustamente. 
Questo tema è stato sempre al centro di scontri tra Banche e Consumatori, le prime sostengono che le due voci,TAN e Tasso di Mora, non vanno sommate, mentre i consumatori ritengono legittima tale sommatoria. Ora il Giudice piemontese ha dato ragione a quest'ultimi applicando la normativa antiusura prevista dalla legge n. 24 del 2001.
La piena soddisfazione è stata riscontrata da tutti i nostri associati e principalmente da tutte le sedi A.E.C.I. che stanno assistendo migliaia di consumatori in tutta Italia. Lo sportello di Palermo a nome del Presidente Agostino Curiale, ha avviato già tante procedure, molte dei quali risultano ancora in fase di risoluzione. Si è verificato che, in via del tutto occasionale, molti consumatori rivolgendosi presso i nostri uffici per la richiesta di rinegoziare un mutuo o per l'abbassamento rata o ancora per richiedere il fermo rata a causa di sovra-indebitamento, portando in esame alcuni documenti ci siamo accorti che, molti di questi sono gravati da tassi elevati che vanno oltre la soglia legale, pertanto, sono da considerare usurari. Sia all'atto della stipula contrattuale sia anche dai controlli effettuati sui documenti di sintesi trimestrali periodici. A tale proposito, quindi, ci siamo orientati ad evadere le nostre richieste, non più per i semplici motivi per i quali i consumatori ci hanno contattati ma bensì per la richiesta di tutti gli interessi che illegalmente le Banche si sono intascati.

Ritenendo validi i presupposti e riconoscendo ogni giorno le ingiustizie che molti consumatori ignari ricevono, è nostro intento percorrere tutte le strade necessarie per il riconoscimento dei diritti e per il raggiungimento dei nostri obiettivi riguardanti la tutela dei consumatori.

NUOVO CASO DI SUCCESSO : ASSICURAZIONI

La nostra tesserata, dopo essere stata raggirata da un sedicente subagente assicurativo/promotore finanziario non sapeva dove sbattere la testa perché aveva consegnato nelle mani di questa persona apparentemente linda cospicue somme di denaro. Con quei pochi documenti che le erano stati lasciati la signora ha preso coraggio e ha parlato con il nostro staff che in maniera sinergica ha lavorato sul fronte stragiudiziale e legale ottenendo il risarcimento del maltolto. La compagnia assicurativa ha “resistito” ma alla fine tra piccoli vizi formali e dimostrazione dei fatti e dell’evoluzione della vicenda in maniera scientifica hanno permesso di ottenere il 100% di quanto consegnato nelle mani del subagente che proprio non si è comportato professionalmente.


Consigliamo a quanti si possono essersi imbattuti in persone simili di non aver vergogna di farsi aiutare da persone esperte! 

MANCATA MIGRAZIONE DEL TELEFONO: ECCO COSA FARE

L'Autorità Garante per le Telecomunicazioni ha stabilito le tempistiche per l'attivazione dei servizi e per le migrazioni da operatore ad operatore.


L'AGCOM ha dunque stabilito che per una migrazione non possono passare più di 13 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Ovviamente in consumatore, o l'utente, in questo arco temporale, non deve subire disagi.

Nel caso dunque di attese più lunghe o di disservizi dovuti a guasti tecnici e/o similari ASSISTENZA CONSUMATORI è in grado di assistere per risolvere il problema tecnico e, soprattutto, ottenere l'indennizzo per il disagio subito.


Gli sportelli di ASSISTENZA CONSUMATORI sono pronti ad assistere utenti privati e aziende sia per risolvere eventuali problemi tecnici sia per ottenere i giusti risarcimenti.

MANCATA MIGRAZIONE DEL TELEFONO: ECCO COSA FARE

L'Autorità Garante per le Telecomunicazioni ha stabilito le tempistiche per l'attivazione dei servizi e per le migrazioni da operatore ad operatore.


L'AGCOM ha dunque stabilito che per una migrazione non possono passare più di 13 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Ovviamente in consumatore, o l'utente, in questo arco temporale, non deve subire disagi.

Nel caso dunque di attese più lunghe o di disservizi dovuti a guasti tecnici e/o similari ASSISTENZA CONSUMATORI è in grado di assistere per risolvere il problema tecnico e, soprattutto, ottenere l'indennizzo per il disagio subito.


Gli sportelli di ASSISTENZA CONSUMATORI sono pronti ad assistere utenti privati e aziende sia per risolvere eventuali problemi tecnici sia per ottenere i giusti risarcimenti.