Nel 2011 ci fu un’importante
sentenza di condanna del TAR Lazio [1] nei confronti delle Agenzie delle
Entrate.
In sostanza con ricorso [2],
la Dirpubblica
(Federazione Funzionari Professionisti e Dirigenti delle Ppaa e delle Agenzie)
ha chiesto l’annullamento di una delibera [3] che sostituiva un articolo
specifico del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate [4].
Questa delibera consentiva
il conferimento , fino al 31 dicembre 2010, di incarichi dirigenziali in favore
di funzionari non in possesso di qualifica dirigenziale.
Tutto ciò però è stato fatto
in violazione di tante norme [5] legislative ma anche di norme Costituzionali
[6]
In sostanza veniva
contestato in quel ricorso, la possibilità per l’Agenzia di conferire incarichi
dirigenziali a funzionari non in possesso della qualifica relativa, al di fuori
delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, senza indicazione del
termine di durata e senza che l'ente abbia provveduto a bandire le procedure
concorsuali per l'accesso a qualifica dirigenziale. Infatti secondo ciò che
prevede la Costituzione
stessa l’accesso alla qualifica di dirigente può avvenire solo per concorso
pubblico altrimenti vi e' un eccesso di potere e sviamento.
L’ agenzia delle Entrate con
quella delibera oltrepassò i suoi limiti della propria autonomia regolamentare
violando i principi fondamentali per l'acceso alla qualifica dirigenziale.
In più vi era il fatto che
gli incarichi sarebbero dovuti essere temporanei ma così non fu.
Vi era un totale di 767
posti di dirigenti coperti temporaneamente tramite incarichi ad interim o
vacanti, ed il concorso venne indetto per coprire solo 175 posti di dirigenti.
Quindi ci sarebbero ben 592
posti di dirigenti conferiti a funzionari non dirigenti, che venivano prorogati
di anno in anno e senza bandire un concorso, i quali svolgevano mansioni
superiori dirigenziali senza averne la relativa qualifica.
Ma questo è vietato per
legge [7] e di conseguenza è nullo l’atto di conferimento illegittimo
(radicalmente nullo).
La “reggenza” ha natura
occasionale e transitoria, serve solo ad assicurare la continuità dell’azione
amministrativa, nel caso in cui viene meno la titolarità di un organo e sia
necessario e urgente sostituirlo temporaneamente al fine di tutelare gli
interessi pubblici perseguiti. Mentre in questo caso c’era stato un
conferimento di incarico dirigenziale vero e proprio, non essendo stato posto
un limite temporaneo ma i funzionari non erano qualificati, cioè non erano
dirigenti.
In pratica, tutti gli atti
posti in essere da qui finti dirigenti sono inesistenti e di conseguenza lo
sono anche gli atti che sono stati posti in essere in conseguenza a quelle
firme non valide e trasmesse agli agenti della riscossione ( Cartelle
esattoriali).
[1] n. 06884 del 2011 REG.
PROV. COLL.
[2] ricorso n 4949 del 2010
[3] delibera del comitato di
gestione n. 55 del 2.12.2009
[4] art. 24 del regolamento
di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate.
[5] violazione e falsa
applicazione anche dell'art. 52 c.2,4,5 del d.lgs 30.3.2001 n. 165; art. 19,27
e 28 della stessa legge; violazione e falsa applicazione dell'allegato A) del
CCNL Comparto Agenzie Fiscale firmato il 28 maggio 2004 sulla reggenza degli
uffici;
[6] artt. 3, 51 e 97 della
Costituzione.
[7] D.Lgs. 3 febbraio 1993
n.29 art. 56 nel testo sostituito dal D. Lgs.31 marzo 1998, n.80 art.25 e
successivamente modificato prima dal D.Lgs. 29 ottobre 1998 n. 387 art.15 e poi
dal D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 52
Articolo a cura dell’avv.
FLORIANA BALDINO del foro di Trani (BT) esperta in diritto civile e tributario
Pubblicato da A.E.C.I.
FELTRE - feltre@euroconsumatori.eu
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