N°
RATE INSOLUTE PER ISCRIZIONE
Primo
insoluto o ritardo: 4
rate mensili non regolarizzate
Dal
secondo insoluto o ritardo: 2
rate mensili consecutive o 1 rata per 2 mesi o 1 delle 2 ultime
scadenze di pagamento
Procedura:
Istituto Finanziario deve comunicare al consumatore iscrizione a SIC
(con raccomandata a/r).
Numerose
le persone che si sono avvicinate ad A.E.C.I. perché, insieme al
rifiuto di un finanziamento, avevano scoperto di essere iscritti al
CRIF, una delle banche dati con la cronologia e l’andamento dei
finanziamenti richiesti, e segnalati come “cattivi pagatori”.
Gli
Istituti Finanziari, sistematicamente e con rapporti mensili,
trasmettono al SIC (CRIF, Experian, CTC i più diffusi) tutte le
informazioni sulle richieste di finanziamento e se le rate dei
finanziamenti in essere vengono onorate con puntualità. Quindi i SIC
gestiscono, oltre ai dati anagrafici, informazioni positive (rispetto
dei rimborsi) e negative (irregolarità
nei rimborsi).
Istituti
Finanziari e Banche, quindi, prima di concedere un finanziamento,
verificano l’affidabilità del cliente interrogando i SIC e gli
altri registri ed elenchi pubblici (elenco dei protesti, registri dei
tribunali, ecc.).
Il Garante
per la Protezione dei Dati Personali, dopo
numerose segnalazioni da parte di cittadini circa le superficiali
modalità di segnalazione a Banche Dati ha
messo ordine grazie al Codice
di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da
soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e
puntualità nei pagamenti (2004).
In
base a quanto stabilito dal Garante, i dati possono essere resi
accessibili:
- In
caso di 1° ritardo nel pagamento, dopo
almeno 120 giorni dalla data di scadenza del pagamento o per mancato
pagamento di almeno 4 rate mensili non regolarizzate;
- Negli
altri casi, se non si pagano almeno 2 rate mensili consecutive, o una
rata per due mesi;
- Quando
si paga in ritardo anche solo una delle 2 ultime scadenze di
pagamento.
Ormai
è cattiva consuetudine che l’Istituto Finanziario o la Banca
segnalino in automatico al SIC chi ritarda i pagamenti. Il Garante
per la Protezione dei Dati Personali invece, ha indicato qual è la
corretta procedura da seguire: in caso di ritardo nel pagamento,
l’Istituto Finanziario, anche unitamente al sollecito, deve
avvisare l’interessato dell’imminente registrazione dei suoi dati
in uno o più sistemi creditizi (art. 4).
L’istituto
di credito deve quindi comunicare l’imminente inserimento nelle
Banche Dati di “cattivi pagatori” e la comunicazione deve
avvenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Per
quanto tempo il SIC conserva i dati? Riepiloghiamo in breve:
- le
richieste di finanziamento vengono conservate per 6 mesi dalla
richiesta (1 mese in caso di rifiuto o rinuncia al finanziamento);
- le
morosità di due rate (o mesi), poi sanate, sono visibili per 12 mesi
dalla data di regolarizzazione;
- le
morosità superiori a due rate (o mesi), poi sanate, sono visibili
per 24 mesi dalla data di regolarizzazione;
- le
morosità mai sanate rimangono visibili per 36 mesi dalla scadenza
contrattuale o dall’ultimo aggiornamento.
Le
informazioni positive, il pieno rispetto cioè del rimborso del
finanziamento, possono restare visibili fino a un massimo di 24 mesi
dalla cessazione del rapporto o di scadenza del contratto o dal primo
aggiornamento del mese successivo a tali date.
L’Istituto
Finanziario deve inoltre sottoporre al cliente il modulo di
informativa (vedi l’allegato), nel quale è chiaramente specificato
che i dati positivi che lo riguardano saranno registrati nei SIC
solamente se avrà firmato il relativo consenso, mentre le
informazioni negative su eventuali ritardi o inadempimenti saranno
trasmesse ai Sic, e rese disponibili agli Istituti finanziari
partecipanti, anche senza il suo consenso preventivo.
Grazie
al Codice
in materia di protezione dei dati personali (D.
Lgs 196/2003, art. 7 e ss.), è possibile interrogare i SIC sia per
sapere se esistono dei dati che ci riguardano sia per verificare se
sono corrispondenti a verità. Ricordiamo che è possibile revocare
il trattamento dei propri dati positivi e che i SIC sono tenuti a
cancellare tali dati entro 90 gg. dalla nostra richiesta.
Il
SIC è tenuto dunque a cancellare i dati negativi entro le scadenze
sopra riportate. Nella maggior parte delle casi invece questa
operazione non viene effettuata e i consumatori devono in prima
persona chiedere la stessa cancellazione.
In
caso di risposta assente o non esaustiva, è possibile adire
l’autorità giudiziaria ordinaria o presentare ricorso al Garante.
A.E.C.I.
ti può aiutare a sapere se sei iscritto nei SIC o ti può indicare
come fare per cancellarti.