giovedì 20 giugno 2013

15 MAGGIO 2013: “DECRETO DEL FARE” REINTRODUCE LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE OBBLIGATORIA E CONFERMA SANZIONI PER CHI NON ADERISCE

Nel mentre in cui scriviamo il Governo reintroduce nell’ordinamento uno strumento che era stato espunto dalla Corte delle leggi per “eccesso di delega” stabilendo la regola che il previo esperimento della mediazione in materia di “di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione.
Vengono introdotte alcune novità di cui andremo prossimamente a evidenziare.
Ricordiamo che AECI ha stipulato convenzioni sia con Organismi di mediazione per il tentativo di mediazione che con legali che possono assistere l'associato in caso di necessità di ricorrere alla procedura giudiziaria.





CASO SUCCESSO: RICORSO ALL'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO – RIMBORSO POLIZZA MUTUO per 2.500 €


Sentenza pubblicata dell'ABF per un nostro associato di cui avevamo già parlato qualche mese fa. La vicenda in sintesi: la Banca non voleva rimborsare un premio polizza non goduto al nostro associato che aveva cambiato banca con una surroga del mutuo. A nulla sono valse le richieste timidamente all'epoca della surroga. Fortunatamente il nostro amico Roberto ha conosciuto AECI che ha gestito la controversia ed ottenuto il risarcimento come era di diritto!
Se anche voi siete in situazioni simili non attendete oltre perchè più tempo passa più potrebbe essere tardi la strada veloce ed efficace di ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario

CASO SUCCESSO : LIBRETTI DORMIENTI

Ci sono voluti circa 6 mesi e qualche sgambetto da parte di un istituto bancario ma alla fine il nostro associato Angelo è riuscito ad ottenere la somma che la mamma aveva dimenticato in un cassetto. Spesso la trafila burocratica può scoraggiare la richiesta di quanto spetta di diritto, il consiglio è farsi aiutare!

USURA NEI MUTUI... ATTENZIONE ALLE FACILI CONCLUSIONI E NON DATE TUTTO PER GIA' RISOLTO


Il delicato problema è stato sollevato da varie trasmissioni televisive, che hanno indagato sui tassi  d’interesse applicati dalle banche rilevando alcune anomalie nella concessione dei mutui. Si trattava di casistica particolare, ovvero quando nel contratto il tasso nominale annuo maggiorato del tasso di mora eccedono il cosiddetto “tasso soglia”. Questo è il tetto massimo, stabilito ogni tre mesi dalla Banca d’Italia. Se il tasso soglia dovesse venir superato la banca commette un’usura.
 
La Suprema Corte di Cassazione infatti, con la sentenza 350/2013 recentemente pubblicata, stabilisce che quando il tasso di mora, le penali e le varie spese, tutte messe insieme superano il tasso soglia, stabilito dalla legge antiusura 108/96, anche i mutui diventano usurai e possono essere annullati con le relative procedure giudiziali bloccate.
 
Attenzione però: in ogni caso è indispensabile rivolgersi a professionisti per valutare ogni singola situazione ed è quindi necessario ricordare che su queste problematiche non è possibile generalizzare.

ORGANIZZAZIONE CORSI TECNICI E SEMINARI INFORMATIVI SU: USURA E ANATOCISMO; COME AFFRONTATE IL RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ED EQUITALIA;

A fronte delle richieste pervenute stiamo organizzando dei corsi per tecnici e dei corsi base sulle seguenti tematiche:
  • usura e anatocismo bancario – aspetti normativi e legali
  • come affrontare con il corretto approccio un ricorso alla commissione tributaria all'Agenzia delle Entrate e Equitalia
Daremo comunicazioni prossimamente ma chi fosse interessato può scriverci alla mail: verona2@euroconsumatori.eu  

indicando i propri recapiti se trattasi di un tecnico della materia o un utente privato/azienda

I corsi per dare migliore efficacia alla formazione verranno tarati su classi omogenee per competenza e obbiettivi e realizzati da docenti qualificati in convenzione con AECI VERONA 2.

VICENDA PREMI ASSICURATIVI VERSATI SU CONTRATTI TRUFFA

La vicenda si allarga e altre persone convinte a versare soldi (anche contanti) in contratti assicurativi di cui spesso non conoscono vincoli di durata, caratteristiche e impegni formali al versamento per più anni. Altro aspetto sconosciuto sono le penali di uscita che in molti casi sono parecchio penalizzanti.
Avvisiamo i lettori che ASSISTENTE CONSUMATORI e il suo staff di legali e consulenti stanno già operando a difesa di altri associati che sono incappati in questo tipo di situazione.

Grazie al nostro intervento dopo pochi mesi si sono già visti i primi rimborsi

SEGNALAZIONI CRIF: COME CANCELLARSI DAI SIC

N° RATE INSOLUTE PER ISCRIZIONE

Primo insoluto o ritardo: 4 rate mensili non regolarizzate
Dal secondo insoluto o ritardo: 2 rate mensili consecutive o 1 rata per 2 mesi o 1 delle 2 ultime scadenze di pagamento
Procedura: Istituto Finanziario deve comunicare al consumatore iscrizione a SIC (con raccomandata a/r).
 
Numerose le persone che si sono avvicinate ad A.E.C.I. perché, insieme al rifiuto di un finanziamento, avevano scoperto di essere iscritti al CRIF, una delle banche dati con la cronologia e l’andamento dei finanziamenti richiesti, e segnalati come “cattivi pagatori”.
 
Gli Istituti Finanziari, sistematicamente e con rapporti mensili, trasmettono al SIC (CRIF, Experian, CTC i più diffusi) tutte le informazioni sulle richieste di finanziamento e se le rate dei finanziamenti in essere vengono onorate con puntualità. Quindi i SIC gestiscono, oltre ai dati anagrafici, informazioni positive (rispetto dei rimborsi) e negative (irregolarità nei rimborsi).
Istituti Finanziari e Banche, quindi, prima di concedere un finanziamento, verificano l’affidabilità del cliente interrogando i SIC e gli altri registri ed elenchi pubblici (elenco dei protesti, registri dei tribunali, ecc.).
 
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, dopo numerose segnalazioni da parte di cittadini circa le superficiali modalità di segnalazione a Banche Dati ha messo ordine grazie al Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (2004).
In base a quanto stabilito dal Garante, i dati possono essere resi accessibili:
-       In caso di 1° ritardo nel pagamento, dopo almeno 120 giorni dalla data di scadenza del pagamento o per mancato pagamento di almeno 4 rate mensili non regolarizzate;
-       Negli altri casi, se non si pagano almeno 2 rate mensili consecutive, o una rata per due mesi;
-       Quando si paga in ritardo anche solo una delle 2 ultime scadenze di pagamento.
 
Ormai è cattiva consuetudine che l’Istituto Finanziario o la Banca segnalino in automatico al SIC chi ritarda i pagamenti. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali invece, ha indicato qual è la corretta procedura da seguire: in caso di ritardo nel pagamento, l’Istituto Finanziario, anche unitamente al sollecito, deve avvisare l’interessato dell’imminente registrazione dei suoi dati in uno o più sistemi creditizi (art. 4).
 
L’istituto di credito deve quindi comunicare l’imminente inserimento nelle Banche Dati di “cattivi pagatori” e la comunicazione deve avvenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
 
Per quanto tempo il SIC conserva i dati? Riepiloghiamo in breve:
-       le richieste di finanziamento vengono conservate per 6 mesi dalla richiesta (1 mese in caso di rifiuto o rinuncia al finanziamento);
-       le morosità di due rate (o mesi), poi sanate, sono visibili per 12 mesi dalla data di regolarizzazione;
-       le morosità superiori a due rate (o mesi), poi sanate, sono visibili per 24 mesi dalla data di regolarizzazione; 
-       le morosità mai sanate rimangono visibili per 36 mesi dalla scadenza contrattuale o dall’ultimo aggiornamento.
 
Le informazioni positive, il pieno rispetto cioè del rimborso del finanziamento, possono restare visibili fino a un massimo di 24 mesi dalla cessazione del rapporto o di scadenza del contratto o dal primo aggiornamento del mese successivo a tali date.
 
L’Istituto Finanziario deve inoltre sottoporre al cliente il modulo di informativa (vedi l’allegato), nel quale è chiaramente specificato che i dati positivi che lo riguardano saranno registrati nei SIC solamente se avrà firmato il relativo consenso, mentre le informazioni negative su eventuali ritardi o inadempimenti saranno trasmesse ai Sic, e rese disponibili agli Istituti finanziari partecipanti, anche senza il suo consenso preventivo.
 
Grazie al Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003, art. 7 e ss.), è possibile interrogare i SIC sia per sapere se esistono dei dati che ci riguardano sia per verificare se sono corrispondenti a verità. Ricordiamo che è possibile revocare il trattamento dei propri dati positivi e che i SIC sono tenuti a cancellare tali dati entro 90 gg. dalla nostra richiesta.
Il SIC è tenuto dunque a cancellare i dati negativi entro le scadenze sopra riportate. Nella maggior parte delle casi invece questa operazione non viene effettuata e i consumatori devono in prima persona chiedere la stessa cancellazione.
 
In caso di risposta assente o non esaustiva, è possibile adire l’autorità giudiziaria ordinaria o presentare ricorso al Garante.
 
A.E.C.I. ti può aiutare a sapere se sei iscritto nei SIC o ti può indicare come fare per cancellarti.

RICORSI TRIBUTARI CON AGENZIA ENTRATE ED EQUITALIA


Abbiamo a cuore che il contribuente comprenda l'importanza di impugnare tempestivamente gli accertamenti della Pubblica Amministrazione,quali essi siano. Per tutti gli accertamenti provenienti dalla Pubblica Amministrazione è fondamentale impugnare gli atti nei termini indicati dallo stesso
accertamento (che di solito sono di 30/60 giorni). Spesso, ma non sempre, quando arriva la cartella esattoriale di Equitalia è troppo tardi per contestare il contenuto dell'accertamento, perché i termini
sono ormai scaduti.
La piena difesa del contribuente può essere esplicata solo impugnando nei termini gli accertamenti (spesso sotto forma di verbali) della Pubblica Amministrazione.
AECI offre la convenzione sinergica e combinata di professionisti tributari sia sotto il profilo legale tramite avvocati specializzati che sotto il profilo tecnico attraverso dottori commercialisti che insieme sanno come affrontare in maniera tempestiva qualsiasi tipo di contenzioso con l’amministrazione finanziaria.