Nel
mentre in cui scriviamo il Governo reintroduce nell’ordinamento uno
strumento che era stato espunto dalla Corte delle leggi per “eccesso
di delega” stabilendo la regola che il previo esperimento della
mediazione in materia di “di condominio, diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da
responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o
con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e
finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di
mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di
conciliazione.
Vengono
introdotte alcune novità di cui andremo prossimamente a evidenziare.
Ricordiamo
che AECI ha stipulato convenzioni sia con Organismi di mediazione per
il tentativo di mediazione che con legali che possono assistere
l'associato in caso di necessità di ricorrere alla procedura
giudiziaria.
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