giovedì 27 dicembre 2012

ATTENZIONE ALLE TRUFFE: NON RITIRATE BUSTE CON VERIFICHE CATASTO E NON PAGATE


associazione di consumatori roma

Nelle ultime settimane diversi consumatori hanno segnalato ad A.E.C.I. ROMA SUD di aver ricevuto una busta con logo della Repubblica Italiana per il tramite di uno Studio Notarile di Milano – inesistente –  con timbro blu riportante la menzione: obbligo adeguamento nuovi valori catastali d.l. 22/12/2011 n. 214.

La busta è consegnata tramite corriere (SDA o TNT) con pagamento in contrassegno di € 28,50 quali spese di notifica e consegna.

ALL’INTERNO DELLA BUSTA NON C’E’ NULLA DI TUTTO CIO’ !

Nessuna rilevazione catastale o adeguamento dei valori !!! Molti sono stati vittime di tale “truffa” in tutta Italia e…il plico continua ad arrivare a destinazione…soprattutto di pensionati.

Dopo le segnalazioni di diversi cittadini, invitiamo a NON RITIRARE la busta e a NON PAGARE la cifra richiesta. 

Purtroppo, è molto difficile per chi ha pagato, recuperare i soldi versati senza una giusta causa.

COSA FARE?
- Non ritirare nessuna busta né pagare le somme richieste;
- Sporgere denuncia presso le forze dell’ordine;
- inviare una segnalazione chiamando il nostro sportello AECI con sede a Nogara al numero 0442/510360 fax 0442 1785141 mail verona2@euroconsumatori.eu.

giovedì 13 dicembre 2012

POLIZZE DORMIENTI: RIPORTATA A 10 ANNI LA PRESCRIZIONE


associazione di consumatori roma

Cosa cambia con il Secondo Decreto Sviluppo (D.L. n. 179/2012)

Finalmente la battaglia di A.E.C.I. condivisa anche da altre associazioni di consumatori ha portato delle importanti novità in materia di polizze dormienti: il Consiglio dei Ministri, con il secondo Decreto Sviluppo(D.L. n. 179/2012) ha difatti riportato da 2 a 10 anni il termine diprescrizione delle polizze vita “dormienti”.

Il suddetto termine era stato ridotto a 2 anni con la Legge n.166/2008 ma, a detta dello stesso Governo in un recente comunicato, si è rilevato del tutto insufficiente al fine di garantire la possibilità di riscatto della polizza, soprattutto in caso di morte dell’intestatario.

Il decreto stabilisce che “al fine di superare possibili disparità di trattamento tra i consumatori nel settore delle polizze vita, il co.2 dell’art. 2952 c.c. è così sostituito: gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono il dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”. 

Il ritorno del termine di prescrizione a 10 anni dovrebbe dare maggiore tranquillità a tutti coloro che fino ad ora avevano visto sfumare la possibilità di riscatto della propria polizza vita.

Intanto si rimane in attesa di conoscere le istruzioni per la richiesta di eventuale rimborso delle polizze cadute in prescrizione per effetto della normativa precedente. 

In breve, riassumendo dal Decreto Legge n. 179 del 18/10/2012
 Il Governo Monti all'interno del Decreto Legge, modificando l'articolo 2952 c.c.,  ha stabilito  che il termine per la prescrizione dei diritti derivanti dai contratti di assicurazione, e perciò anche delle polizze vita, passa da 2 a 10 anni.
 
Il provvedimento è entrato in vigore il 20/10/2012 e dunque:
- tutto ciò che si è prescritto entro il 19/10/2012 rimane prescritto nel termine di 2 anni;
- mentre tutto ciò che si sarebbe dovuto prescrivere dal 20/10/2012 si prescrive in 10 anni.
 
Pertanto le polizze per le quali i diritti maturati (data scadenza, data sinistro)  o l'ultima richiesta di liquidazione giunta alla compagnia assicurativa sono datati:
- fino al 19/10/2010 si prescrivono in 2 anni 
- a partire dal 20/10/2010 si prescrivono in 10 anni 


A.E.C.I.  Verona 2 ha istituito uno sportello dedicato ai conti dormienti e i nostri consulenti esperti sono a disposizione di chi è vittima di questa situazione.
Gli interessati possono scrivere a verona2@euroconsumatori.eu, telefonare allo 0442 510360 oppure inviare un fax al numero 0442 1785141.

venerdì 7 dicembre 2012

COMPENSAZIONE CON ALTRE IMPOSTE


I contribuenti tenuti al versamento dell’IMU possono compensare il dovuto con i crediti spettanti nei confronti di diversi enti impositori come Stato, Regioni, Comuni, Inail, Enpals. Tali crediti fiscali ovviamente devono essere indicati nelle dichiarazioni annuali già presentate.
Possono essere compensati pertanto, l’IRPEF, IVA, ma anche i crediti previdenziali e quelli spettanti al contribuente per nuove assunzioni, investimenti o altro.
I residui relativi al 2011 per Iva, Irap, Irpef o mod. 770 possono essere usati in compensazione con il modello F24 o la dichiarazione a partire dal 1°gennaio dell’anno successivo a quello in cui il credito è maturato.
Ovviamente, la compensazione dovrà essere evidenziata in un unico modello F24, trasmesso e presentato anche se a saldo zero.
Sono interessati sia i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva in via autonoma, sia quelli che utilizzano il modello Unico.
Dal 1°gennaio 2011, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro iscritti a ruolo e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
Servizio offerto da METAPING
Articolo di Salvina Morina e Tonino Morina – II Sole 24 Ore – 07.12.2012, pag. 28

“Cattivi pagatori”: cos’è la CAI e come funziona il protesto

 

La Centrale d’Allarme Interbancaria è l’archivio informatico che raccoglie i dati di assegni non pagati o delle carte di credito irregolari cioè utilizzate in maniera non regolare oppure oggetto di furto o smarrimento.

La CAI viene implementata e consultata da Banche, Uffici Postali e finanziarie.

In tale archivio sono raccolte:
- Le generalità (dati anagrafici, codice fiscale, domicilio) dei soggetti che emettono assegni non coperti da fondi o privi di autorizzazione (perché, ad esempio, la firma è falsa);
- Gli estremi identificativi (coordinate, numero di assegno, importo) degli assegni emessi privi di provvista e/o senza autorizzazione;
- La generalità dei soggetti a cui è stata revocata l’autorizzazione all’emissione di carte di credito o di debito (bancomat) perché, ad esempio, hanno utilizzato importi che superano il fido concesso;
- I dati delle carte di pagamento (emittente, numero, scadenza) che non sono utilizzate poiché revocate nell’utilizzo;
- Le eventuali sanzioni amministrative applicate in caso di emissione di assegni senza autorizzazione e/o fondi a copertura;
- I dati degli assegni e delle carte di credito potenzialmente a rischio poiché oggetto di un furto o di uno smarrimento.

Protesto: procedimento
Nel caso di un assegno privo di fondi, viene normalmente attiva la procedura di protesto [1]. Il debitore che ha emesso l’assegno viene avvisato dell’inizio di tale procedura con una raccomandata con ricevuta di ritorno o con un telegramma entro 10 giorni dalla presentazione all’incasso dell’assegno. Dopo questo avviso, il soggetto ha un cosiddetto “periodo di preavviso” di 60 giorni per poter pagare senza essere iscritto al CAI (tale beneficio del termine viene concesso solo qualora il soggetto non sia già stato protestato).

Se l’assegno protestato viene pagato regolarmente, occorre dimostrare il pagamento all’ufficiale giudiziale che ha elevato il protesto entro i 60 giorni successivi per evitare di incorrere in sanzioni amministrative [2].

Qualora il debitore invece non paghi entro i 60 giorni, sarà inserito nel CAI e vi rimane iscritto per 6 mesi, anche se successivamente dovesse provvedere a pagare l’assegno regolarmente.

In tal caso, il soggetto viene segnalato al Prefetto di competenza che notifica al debitore protestato il procedimento amministrativo in corso, entro 90 giorni dalla segnalazione, e gli concede 30 giorni per porre delle osservazioni a sua difesa. Eventualmente, al termine del procedimento, il Prefetto irroga una sanzione economica. Tale sanzione varia in proporzione all’importo dell’assegno. Insieme ad essa viene emesso il divieto di emettere assegni per un periodo variabile da 2 a 5 anni.

Entro e non oltre i 5 anni successivi [3], viene emessa l’ingiunzione di pagamento (con cui viene chiesto il pagamento della sanzione). Contro l’ingiunzione si può fare opposizione entro 30 giorni dalla sua notifica. In caso di mancato accoglimento dell’opposizione, entro i successivi 5 anni verrà notificata una cartella esattoriale, a meno che non si sia già spontaneamente provveduto a pagare la sanzione.

La cancellazione del protesto può essere ottenuta, anche se si è pagato regolarmente, solo dopo 1 anno dal protesto, senza che ci siano stati nuovi protesti. È necessario rivolgersi al tribunale e successivamente alla camera di commercio.

Anche se non viene attivata la procedura di protesto, in caso di assegni impagati, il soggetto è comunque iscritto al CAI su segnalazione diretta della Banca o dell’ufficio postale.

Consultazione della CAI
Chiunque sia interessato personalmente a controllare la presenza dei propri dati presso la CAI, può chiederne la consultazione; lo può fare tramite le filiali della Banca (d’Italia ed in tal caso la consultazione è gratuita) oppure mediante apposite agenzie, dietro pagamento del relativo servizio e comunque con la compilazione di un apposito modulo.

Cancellazione dalla CAI
In caso di assegni irregolari o impagati, la segnalazione alla CAI viene automaticamente cancellata dopo 6 mesi dalla sanzione di revoca dell’emissione di assegni.
In tutti gli altri casi non vi sono dei termini prestabiliti ed occorre chiedere la cancellazione mediante un’apposita messa in mora, motivandone l’errata, illecita o illegittima segnalazione e rivolgendosi direttamente all’Ente segnalante.

[1] Il protesto è l’atto pubblico con il quale si attesta l’avvenuta presentazione di una cambiale o di un assegno al debitore (protestato) e il rifiuto da parte dello stesso di pagare o accettare il titolo non è un atto obbligatorio.
[2] La legge 386/90, come modificata nel 1999, ha trasformato l’emissione di assegni privi di fondi o irregolari da reato penale in illecito amministrativo.
[3] Il termine di prescrizione previsto è di cinque anni.

Commercio elettronico: all'atto di acquistare giochi, libri, video o musica on line state attenti alle clausole inique, avverte l'UE



Commissione europea
Comunicato stampa del 06 dicembre 2012
Proprio in tempo per le feste e gli acquisti natalizi la Commissione europea pubblica oggi i risultati di un'indagine condotta su scala UE riguardante i siti web che vendono giochi, libri, video e musica che possono essere scaricati su un computer o su un apparecchio mobile. Dai controlli emerge che più del 75% di questi siti web non risulta a norma per quanto concerne le regole a tutela dei consumatori. Ciò è ancor più preoccupante quando l'utenza è costituita da consumatori vulnerabili, ad esempio i bambini. Gli utilizzatori devono aprirsi la via a colpi di clic attraverso un labirinto di condizioni contrattuali per trovare alla fine che somma dovranno pagare e i bambini sono spesso allettati a acquistare articoli legati a giochi suppostamente gratuiti. Se si manifesta un problema, contattare il servizio post-vendita è spesso difficoltoso, poiché le prescritte informazioni contrattuali mancano su più di un terzo dei siti web. Le autorità nazionali di forza pubblica contatteranno ora le imprese interessate per consentire loro di chiarire la loro posizione o imporre di rettificare i loro siti web.
Tonio Borg, commissario responsabile per la Salute e la Politica dei consumatori, ha affermato: "I bambini usano con sempre maggior facilità le nuove tecnologie e sanno sin dalla tenera infanzia come scaricare i giochi. Una volta però che hanno preso l'abitudine a giocare con un certo prodotto è difficile fermarli. Genitori, state attenti, la metà di questi giochi scaricabili sono pubblicizzati come se fossero gratuiti, ma vi potreste trovare rapidamente davanti a conti stratosferici relativi agli articoli virtuali necessari per continuare a giocare. In generale, l'indagine a tappeto dell'UE pubblicata oggi indica che la maggioranza dei siti web controllati non fornisce un accesso agevole ai termini contrattuali fondamentali. Nei prossimi mesi le autorità nazionali interverranno per rimettere questi siti web sul giusto cammino."
Risultati
Le autorità nazionali di 26 Stati membri1 nonché della Norvegia e dell'Islanda hanno controllato un totale di 333 siti web, tra cui 159 che vendono giochi on line. Essi hanno selezionato il 76% di tutti i siti web (254 siti) per ulteriori indagini poiché nutrono dubbi quanto alla conformità di questi siti con la normativa UE a tutela dei consumatori, soprattutto per quanto concerne le regole che disciplinano la pubblicità e le informazioni fondamentali sui costi e le caratteristiche del contenuto digitale che consente ai consumatori di prendere decisioni informate2. Tra i 55 siti controllati tra quelli che vendono giochi a bambini di meno di 14 anni, il 71% (39) non è risultato conforme alla normativa UE.
I principali problemi riscontrati sono:
  1. Clausole inique: le clausole contrattuali devono essere formulate in modo chiaro ed essere eque. Un totale di 230 siti web (69%) contiene clausole ritenute inique, ad esempio, i) clausole che escludono la responsabilità del commerciante in caso di danni al computer del consumatore a seguito di un download, ii) clausole che escludono o ostacolano il diritto dei consumatori a cercare riparazione legale o altre forme di riparazione o rendono difficoltoso l'accedervi, ovvero iii) clausole che privano i consumatori del diritto di ricevere un nuovo prodotto o di chiedere il rimborso se il prodotto scaricato non funziona;
  2. Diritto di recesso: a causa della natura dei download il consumatore perde il diritto di recesso dal contratto quando lo scaricamento è iniziato con l'accordo del consumatore (in altri termini, il prodotto scaricato non può essere restituito); i commercianti sono tenuti però a informare i consumatori di questo fatto precedentemente all'acquisto. 141 siti web (42% dei siti controllati) non fornivano questa informazione;
  3. Mancanza di informazioni sull'identità e l'indirizzo del commerciante: i commercianti sono obbligati a indicare la loro identità, il loro indirizzo geografico e la loro mail sul loro sito web per consentire ai consumatori di contattarli ove necessario. 121 siti web (36%) non indicavano queste informazioni essenziali.
Oltre a questa indagine a tappeto, la Commissione ha affidato un contratto per la realizzazione di uno studio3 complementare che ha rivelato le seguenti carenze:
  1. Mancanza di informazioni sulle restrizioni geografiche: i consumatori possono non essere in grado di usare il contenuto digitale scaricato in un paese diverso da quello in cui risiedono e i commercianti dovrebbero informarli nel merito. Il 73% di tutti i siti web controllati non fornisce questa informazione. Laddove questa informazione è data, è spesso presentata soltanto tra le condizioni generali ed è quindi difficile da reperire.
  2. I giochi pubblicizzati come "gratuiti" spesso comportano qualche pagamento in una fase successiva: circa 9 su 10 siti web non informano gli utilizzatori sin dall'inizio sui costi addizionali o sugli acquisti in corso di gioco per i quali è richiesto un pagamento; anche se questa informazione è spesso menzionata nei termini contrattuali, essa non reca però indicazioni chiare quanto ai prezzi.
Contesto
Una "indagine a tappeto" è un'indagine di verifica su scala dell'intera UE per analizzare i siti web e identificare le violazioni della normativa a tutela sei consumatori in modo da assicurarne quindi il rispetto. L'indagine a tappeto è coordinata dalla Commissione e portata avanti simultaneamente dalle autorità di forza pubblica nazionali. L'indagine a tappeto sul contenuto digitale si è svolta nel giugno 2012. Si tratta della sesta indagine a tappeto a partire dal 2007.4
Un numero crescente di cittadini europei acquista contenuto digitale: mediamente, il 79% dei consumatori europei ha usato servizi musicali on line e il 60% ha comperato giochi on line negli ultimi dodici mesi. Conformemente a fonti di questo settore industriale5 il volume commerciale dei download di musica nell'UE è stato pari a 677 milioni di euro nel 2010; si stima che nel 2011i consumatori del Regno Unito, della Germania, della Francia, dell'Italia, della Spagna, dei Paesi Bassi e del Belgio abbiano speso 16,5 miliardi di euro per giochi on line. I giochi rivolti ai bambini e pubblicizzati come se fossero "gratuiti" costituiscono una quota sempre più grande del mercato dei giochi nell'UE (50% di tutti i giochi negli ultimi dodici mesi)