lunedì 28 luglio 2014

BANCHE: come opporsi ad un Decreto Ingiuntivo per lo scoperto di un c/corrente.

Recentissima Sentenza di Cassazione la n. 14887/14 del 01 luglio 2014 sancisce a carico delle Banche che attivano un Decreto Ingiuntivo, la prova dell'avvenuta consegna degli estratti conto da parte dei loro clienti.

Gli Istituti di Credito, ormai come tutti sappiamo, inviano le comunicazioni ai loro clienti utilizzando la semplice posta ordinaria e non hanno nessuna certezza, ne tanto meno possono dimostrare l'avvenuta ricezione della posta da parte dei clienti. Intanto però, rimane fermo il termine di 60 giorni per impugnare o contestare in caso di errori gli estratti conti e/o i documenti di Sintesi che periodicamente sono tenuti a portare a conoscenza a tutti i loro clienti.
Vediamo adesso, come ci si può difendere nel caso in cui ci viene notificato un Decreto Ingiuntivo per la scopertura di un conto corrente:
Ricevuto la notifica di un Decreto Ingiuntivo, la prima cosa da fare è proporre opposizione immediatamente davanti al tribunale, sollevando eventuali errori e/o applicazione dei tassi usurari o anatocismo. In sede di opposizione, le Banche a fondamento di quanto dovuto, sono tenuti ad esibire non solo gli estratti conto inviati al cliente ma devono anche dimostrare che questi siano stati consegnati e messi a conoscenza del cliente. Inoltre, poi, per procedere col decreto ingiuntivo a seguito di impugnazione, gli istituti di credito non possono più limitarsi ad esibire il solo saldo conto ma devono integrarlo, con ulteriori elementi, esibendo in Tribunale:
·         il contratto di conto corrente
·         tutti gli estratti conto emessi durante il rapporto con il dettaglio analitico e tutte le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo contabile con le condizione Attive e Passive praticate dalla Banca al cliente.
·         la dimostrazione che, nel corso del rapporto, la banca ha regolarmente inviato tutti gli estratti conto al cliente.
L'aspetto più interessante della citata sentenza infatti, è proprio questo, la banca è tenuta a dimostrare che gli estratti conto siano stati correttamente ricevuti dal cliente.

In definitiva, se il cliente propone opposizione al decreto ingiuntivo la banca deve produrre in causa tutti gli estratti conto e dimostrare che il debitore li abbia ricevuti.

GOVERNO: STOP ALLA NORMA SULL'ANATOCISMO

Buone notizie per i consumatori italiani, e per i consumatori vessati dalle Banche e per buona pace della Banca d'Italia (a favore delle banche e non dei cittadini) . Nel decreto sulla competitività, infatti era stata introdotta la possibilità, per le banche di applicare interessi su interessi, (pratica sino ad oggi illecita e denominata con il temine tecnico "anatocismo".


Le commissioni al Senato hanno provveduto a cancellare il cavillo che avrebbe aperto a nuove vessazioni per i consumatori ed il governo ha dato parere favorevole a un emendamento che cancella “la norma contenuta all’articolo 31 del decreto, sul calcolo degli interessi sugli interessi” (Public Policy).

Particolare la posizione di Banca d'Italia nettamente a favore dell'anatocismo (e del sistema bancario). Il capo del Servizio stabilità finanziaria della Banca d’Italia Giorgio Gobbi in audizione davanti alle commissioni Industria e Ambiente del Senato sul decreto per la competitività delle imprese così s’era espresso: “Qualsiasi paese che non abbia una legislazione islamica accetta la capitalizzazione degli interessi, cioè l’applicazione degli interessi composti, di cui un sistema come il nostro non potrebbe fare a meno. Nessuna economia di mercato può funzionare senza questo meccanismo”.

MUTUI - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI DOMODOSSOLA


Con la sentenza n. 88/2014 del Giudice di Pace di Domodossola è stato inserito un tracciato importante alla sentenza di Cassazione di un anno fa' la n. 350/2013. Si rileva l'usura all'atto dei contratti stipulati con le banche tenendo in considerazione la sommatoria del TAN ( tasso annuale nominale) con il Tasso di Mora in caso di pagamento in ritardo. Il superamento dei tassi soglia, come prevede la legge, gli istituti di credito sono obbligati a restituire gli interessi pagati ingiustamente. 
Questo tema è stato sempre al centro di scontri tra Banche e Consumatori, le prime sostengono che le due voci,TAN e Tasso di Mora, non vanno sommate, mentre i consumatori ritengono legittima tale sommatoria. Ora il Giudice piemontese ha dato ragione a quest'ultimi applicando la normativa antiusura prevista dalla legge n. 24 del 2001.
La piena soddisfazione è stata riscontrata da tutti i nostri associati e principalmente da tutte le sedi A.E.C.I. che stanno assistendo migliaia di consumatori in tutta Italia. Lo sportello di Palermo a nome del Presidente Agostino Curiale, ha avviato già tante procedure, molte dei quali risultano ancora in fase di risoluzione. Si è verificato che, in via del tutto occasionale, molti consumatori rivolgendosi presso i nostri uffici per la richiesta di rinegoziare un mutuo o per l'abbassamento rata o ancora per richiedere il fermo rata a causa di sovra-indebitamento, portando in esame alcuni documenti ci siamo accorti che, molti di questi sono gravati da tassi elevati che vanno oltre la soglia legale, pertanto, sono da considerare usurari. Sia all'atto della stipula contrattuale sia anche dai controlli effettuati sui documenti di sintesi trimestrali periodici. A tale proposito, quindi, ci siamo orientati ad evadere le nostre richieste, non più per i semplici motivi per i quali i consumatori ci hanno contattati ma bensì per la richiesta di tutti gli interessi che illegalmente le Banche si sono intascati.

Ritenendo validi i presupposti e riconoscendo ogni giorno le ingiustizie che molti consumatori ignari ricevono, è nostro intento percorrere tutte le strade necessarie per il riconoscimento dei diritti e per il raggiungimento dei nostri obiettivi riguardanti la tutela dei consumatori.

NUOVO CASO DI SUCCESSO : ASSICURAZIONI

La nostra tesserata, dopo essere stata raggirata da un sedicente subagente assicurativo/promotore finanziario non sapeva dove sbattere la testa perché aveva consegnato nelle mani di questa persona apparentemente linda cospicue somme di denaro. Con quei pochi documenti che le erano stati lasciati la signora ha preso coraggio e ha parlato con il nostro staff che in maniera sinergica ha lavorato sul fronte stragiudiziale e legale ottenendo il risarcimento del maltolto. La compagnia assicurativa ha “resistito” ma alla fine tra piccoli vizi formali e dimostrazione dei fatti e dell’evoluzione della vicenda in maniera scientifica hanno permesso di ottenere il 100% di quanto consegnato nelle mani del subagente che proprio non si è comportato professionalmente.


Consigliamo a quanti si possono essersi imbattuti in persone simili di non aver vergogna di farsi aiutare da persone esperte! 

MANCATA MIGRAZIONE DEL TELEFONO: ECCO COSA FARE

L'Autorità Garante per le Telecomunicazioni ha stabilito le tempistiche per l'attivazione dei servizi e per le migrazioni da operatore ad operatore.


L'AGCOM ha dunque stabilito che per una migrazione non possono passare più di 13 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Ovviamente in consumatore, o l'utente, in questo arco temporale, non deve subire disagi.

Nel caso dunque di attese più lunghe o di disservizi dovuti a guasti tecnici e/o similari ASSISTENZA CONSUMATORI è in grado di assistere per risolvere il problema tecnico e, soprattutto, ottenere l'indennizzo per il disagio subito.


Gli sportelli di ASSISTENZA CONSUMATORI sono pronti ad assistere utenti privati e aziende sia per risolvere eventuali problemi tecnici sia per ottenere i giusti risarcimenti.

MANCATA MIGRAZIONE DEL TELEFONO: ECCO COSA FARE

L'Autorità Garante per le Telecomunicazioni ha stabilito le tempistiche per l'attivazione dei servizi e per le migrazioni da operatore ad operatore.


L'AGCOM ha dunque stabilito che per una migrazione non possono passare più di 13 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Ovviamente in consumatore, o l'utente, in questo arco temporale, non deve subire disagi.

Nel caso dunque di attese più lunghe o di disservizi dovuti a guasti tecnici e/o similari ASSISTENZA CONSUMATORI è in grado di assistere per risolvere il problema tecnico e, soprattutto, ottenere l'indennizzo per il disagio subito.


Gli sportelli di ASSISTENZA CONSUMATORI sono pronti ad assistere utenti privati e aziende sia per risolvere eventuali problemi tecnici sia per ottenere i giusti risarcimenti.

NUOVO CASO DI SUCCESSO : TELEFONIA

Ottimo risarcimento un nostro tesserato che  ottiene un indennizzo pari a 1836 € da parte di una delle più note compagnie telefoniche. Assenza di linea, mancata portabilità, errata indicazione nell’elenco sono i disagi che ha dovuto subire prima di sistemare le cose e vedere difesi i propri diritti. 

lunedì 30 giugno 2014

ATTENZIONE ALLE SEGNALAZIONI alla Centrale rischi: segnalazione illegittima per un semplice sconfinamento

Il correntista in rosso può far cancellare la segnalazione (fatta a suo danno dalla banca) all’interno della Centrale Rischi della Banca d’Italia qualora l’iscrizione sia avvenuta per un semplice sconfinamento nel conto corrente con affidamento. Il solo inadempimento del cliente, infatti, non consente all’istituto di credito di ritenere sussistente uno stato di incapacità tale da poter fare la segnalazione nella “black list”. Ed è, infatti, solo tale “stato di incapacità” a costituire, per legge, il presupposto per la segnalazione alla Centrale rischi.

La segnalazione è illegittima anche se lo sconfinamento del correntista è stato progressivo e, nonostante sia passato un anno dalla diffida della banca, il rientro non sia completamente avvenuto. A favore del cliente, però, giova il fatto che quest’ultimo si dimostri attivo e volenteroso nell’intenzione di rientrare dallo scoperto, proponendo per esempio un piano di rientro.
In tali casi, il correntista può ottenere la cancellazione dalla centrare rischi.
La circolare di Bankitalia raccomanda, infatti, agli istituti di credito di far scattare la segnalazione soltanto dinanzi a elementi oggettivi che consentano di ritenere il cliente incapace di far fronte alla passività maturata.
INVITIAMO TUTTI I CITTADINI, PRIVATI E AZIENDE, A MONITORARE LA LORO CENTRALE RISCHI, spesso tassi, concessione di finanziamenti e affidamenti dipendono dalla Centrale Rischi che altro non è che una fotografia del sistema “banche” di un individuo.
Una buona attività di prevenzione errori e VERIFICA ERRATE SEGNALAZIONI significano per le aziende presentarsi al sistema bancario con informazioni corrette. Il monitoraggio serve a rendersi conto che spesso alcuni comportamenti ci costano migliaia di euro in costi aggiuntivi!
ASSISTENZA CONSUMATORI ha predisposto uno sportello dedicato a questo delicato e importante tema della Centrale Rischi della Banca d’Italia.


FORMULA D’ACQUISTO PROGRAMMATO:ALTERNATIVA MUTUO/ACQUISTO TRADIZIONALE



Cos’è ?  E’ una formula d’acquisto immobiliare, che prevede un contratto preliminare con caparra confirmatoria, che viene corrisposta al venditore, in parte subito e il resto diluita in rate mensili fino ad  un massimo dei tre anni. Il prezzo di vendita viene definito alla firma del contratto, così come l’importo delle rate; alla fine tutti gli importi versati verranno scorporati al momento del rogito, dal prezzo finale di vendita.
Questa tipologia è spesso confusa con il contratto di locazione a riscatto, che è completamente  un altro tipo di contratto e che ora non analizzeremo.
Il contratto deve essere registrato e trascritto davanti a pubblico ufficiale;
La trascrizione è necessaria perché, rende il contratto opponibile a terzi e consente di tutelarsi da ipoteche, che possono nascere nel periodo che intercorre tra preliminare e rogito. La trascrizione  perde la sua efficacia dopo 36 mesi , da qui l’esigenza di andare a rogito entro questo periodo di tempo.
Perché conviene all’acquirente ?E’ una formula particolarmente indicata per agevolare l’acquirente che è seriamente intenzionato ad acquistare casa, ma non riesce nell’immediato ad accedere ad un mutuo; ed è però in possesso di una piccola cifra per poter fare un contratto preliminare, che aggiunta alle rate che verrebbero versate nei tre anni successivi, darebbe la possibilità di fare un mutuo di un importo inferiore e costruito su misura.
Il vantaggio è sicuramente la possibilità soprattutto per le  giovani coppie e non solo, di realizzare il sogno di poter comprare casa, non andando a perdere soldi  in canoni,  per la tradizionale locazione, che  anche in soli tre anni,  porterebbe l’esborso di una cifra importante.
Perché conviene al venditore ?Per quanto concerne il venditore, la suddetta formula risulta interessante poiché è più facile realizzare il prezzo richiesto, non vengono pagate imposte sulla caparra iniziale e su quella dilazionata, in caso di mancato rogito o interruzione dei pagamenti dilazionati, tutte le somme resterebbero acquisite dal venditore, oltre a tornare in possesso dell’immobile.
A chi spettano le imposte ed eventuali oneri ?Tutte le spese relative all’acquisto spettano come in una qualunque compravendita immobiliare, allaparte acquirente, l’IMU o equivalente resta in linea di massima in capo al venditore. Mentre per quanto riguarda l’eventuali spese di condominio, restano quelle di tipo straordinario, in capo al venditore, mentre quelle di tipo ordinario in capo all’acquirente nonché possessore dell’immobile….sempre salvo diversi accordi.

AECI VERONA 2 può consigliare e farvi assistere tramite professionisti qualificati convenzionati il difficile espletamento e la redazione di tutta la parte contrattuale

CESSIONI DEL QUINTO ED USURA

La Corte d'Appello di Torino (lo scorso 27 gennaio) ha stabilito che nel calcolo del tasso di usura dei finanziamenti estinguibili mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione deve essere considerato anche il costo dell'assicurazione obbligatoria per legge anche per i contratti in vigore nel 2009 quando Banca d'Italia non lo includeva nel computo dei tassi medi.
Confermata quindi la deliberazione del Tribunale di Alba nei confronti della Società Prestitalia SPA (Gruppo UBI) quindi è stata condannata alla restituzione degli interessi, delle spese e delle commissioni.
Si tratta di un importante successo per i molti consumatori che, in situazione di difficoltà, si sono trovati a sottoscrivere dei finanziamenti estinguibili con cessioni e/o delegazioni di salari e pensioni con TAEG molto elevati. E poi, inevitabilmente, si sono trovati soffocati ed atrofizzati da oneri tanto impegnativi.
Il nostro staff  ha già avuto modo di analizzare e gestire (attraverso i professionisti convenzionati) molti finanziamenti di questo tipo.
Se è vero che non tutti i prodotti hanno tasso di interesse che superano la soglia stabilita è altrettanto vero che ci sono dei casi di superamento del tasso soglia di usura.


L'invito è quello di contattare il nostro staff per verificare la bontà del prodotto e, nel caso di superamento del tasso soglia, procedere con le giuste azioni di tutela. FATEVI AIUTARE !!!

Tribunale di Roma:banca condannata per usura su conto corrente


Recente sentenza del Tribunale di Roma che condanna l’usura su conto corrente. La sentenza ha grande importanza poiché nasce da una semplice richiesta di accertamento per un conto corrente aperto nel 1999 da parte dell’utente bancario.
BREVEMENTE LA VICENDA: Un utente contestata il saldo del conto corrente, la banca risponde con un decreto ingiuntivo sui rapporti contestati e il decreto che viene opposto. A questo punto le due cose vengono collegate.
L’importanza della sentenza PUNTI SALIENTI:Il correntista da debitore ingiunto diventa creditore, con revoca del decreto ingiuntivo; Il Giudice ritiene la commissione di massimo scoperto da conteggiare nel calcolo del tasso usurario; Il tribunale rileva che i trimestri in cui la banca ha applicato interessi usurari (accertati dal Ctu del tribunale), gli interssi sono nulli; Il fideiussore non può essere chiamato a rispondere per un debito inesistente.
SPESSO LE GARANZIE FIDEJUSSORIE SONO SPESSO INSIDIOSE E RICHIEDONO ATTENZIONE PARTICOLARE NEL MOMENTO IN CUI SI RILASCIANO. IN OGQUNI CASO UNA VALUTAZIONE ATTENTA E UN RIMEDIO SI POSSONO TROVARE ANCHE QUANDO SEMBRA ORMAI TARDI.
La nostra sede AECI VR2 di Nogara ha attivata da tempo convenzioni per gli associati che VOGLIONO VERIFICARE PRODOTTI BANCARI, CONTI CORRENTI, FIDEJUSSIONI E PRODOTTI VENDUTI DA FINANZIARIE.

Non abbiate timore a chiedere un consiglio, le leggi e le clausole sono numerose e il consiglio di un esperto può risolvere a volte problemi  che lasciati andare possono arrecare danni.

IMPORTANZA DI IMPOSTARE IN MANIERA CORRETTA I RICORSI ALL’ABF (ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO)


L’ABF (Arbitro Bancario Finanziario è un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra le banche (o gli altri intermediari finanziari, principalmente: le società finanziarie che erogano prestiti al pubblico, Poste Italiane S.p.A., per le attività di bancoposta) e la clientela.
 Fornisce ai clienti che non hanno trovato soddisfazione alle proprie richieste attraverso il rapporto diretto con gli uffici reclami delle banche e delle finanziarie un modo piuttosto rapido ed economico per risolvere le controversie in atto.
Ambito di intervento, competenza e presupposti dell’ABF
L’ABF è competente a pronunciarsi sulle liti che riguardano solo operazioni e servizi bancari e finanziari (ad esempio: conti correnti, assegni, mutui, altri prestiti personali – quali quelli per l’acquisto di beni o servizi – e i servizi di pagamento, e quindi per bonifici, carte di credito e carte di pagamento/bancomat), con esclusione pertanto delle controversie che hanno ad oggetto i c.d. servizi di investimento, ovvero, in poche parole, quelli relativi all’acquisto o sottoscrizione di azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, polizze assicurative di natura finanziaria, etc. (disciplinati dalla legge n.58/1998, che, a sua volta, prevede uno specifico e diverso ADR).
E’ possibile, più in particolare, ricorrere all’ABF per le controversie con la banca relative all’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto da cui nascono; tuttavia se la richiesta del cliente ricorrente è la corresponsione di una somma di danaro (a qualunque titolo) la lite può essere “risolta” dall’ABF sino alla somma massima di 100.000 euro.Non possono essere inoltre sottoposte all’ABF contestazioni relative a operazioni o comportamenti anteriori all’1 gennaio 2009, né, ovviamente (verrebbe da dire) quelle già portate avanti all’autorità giudiziaria (o ad altro collegio arbitrale). Inoltre, il ricorso all’ABF è subordinato alla previa presentazione di un reclamo alla banca, e non devono essere trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione di detto reclamo.I pregi di questa procedura alternativa di risoluzioni delle liti in materia bancaria sono:
rapidità, economicità ed effecacia della tutela della clientela;
imparzialità e rappresentatività del collegio decidente;
- salvaguardia del diritto di accesso ad altri mezzi di tutela.
la procedura dovrebbe durare al massimo 6 mesi.
Prima di poter instaurare un processo civile in determinate materie è necessario ricorrere ad una procedura stragiudiziale di risoluzione delle controversie.
Per quanto riguarda la materia dei contratti bancari e finanziari è possibile scegliere tra la mediazione ed il ricorso all’ABF.
Ciò significa che, se il ricorso all’ABF non ha dato buoni esiti, si potrà agire in sede giudiziale senza doversi rivolgere anche ad un organismo di mediazione.

Un po’ di dati
Gli esiti favorevoli per la clientela sono stati in oltre il 60% dei casi:
Nei casi di accoglimento del ricorso, gli intermediari per così dire “condannati” hanno rispettato le decisioni dell’ABF.