mercoledì 27 giugno 2012

MEDIAZIONE : IL RIFIUTO DEL CONVENUTO: SANZIONATO CHI NON VA ALL' INCONTRO


Primo intervento della magistratura sulla mancata partecipazione al tentativo obbligatorio di mediazione.
Il Tribunale di Termini Imerese con ordinanza del 9 maggio 2012 sanziona il convenuto che, ritenendo inutile la mediazione, rifiuta di presentarsi all'incontro causando l'esito negativo del tentativo.
La vicenda: la parte convenuta invitata a mediare, aveva inviato comunicazione all'organismo di conciliazione dichiarando : "di non voler accettare il tentativo di mediazione per l'impossibilità di una rinuncia, anche parziale, alle contrapposte ragioni delle parti in ragione della acclarata e atavica litigiosità tra le suddette".
Il giudice istruttore applica l'art. 8, co. 5 del dlgs 28/2010 che prevede una sanzione: la condanna (al versamento all'Erario di un importo corrispondente al contributo unificato) del convenuto che non ha partecipato alla mediazione «senza giustificato motivo» a prescindere dall'esito del giudizio, ovvero anche in sede di prima udienza.
Si attendeva da tempo l'interpretazione del concetto di «giustificato motivo » legittimante la non-partecipazione alla mediazione. Il provvedimento pioniere del giudice siciliano ha fornito le prime chiavi di lettura, stabilendo che il fatto che il tentativo sia avviato mentre il giudizio è in corso non costituisce un giustificato motivo di rifiuto, visto che l'art.5 prevede che il tentativo possa essere espletato anche «successivamente alla proposizione della controversia ».
Escluso pure la causa giustificativa della " permanenza di una situazione di litigiosità tra le parti", visto che sulla litigiosità è intervenuta la normativa: "Una composizione della lite basata su categorie concettuali del tutto differenti rispetto a quelle invocate in giudizio, che prescindono dalla attribuzione di torti e di ragioni, mirando al perseguimento di un armonico contemperamento dei contrapposti interessi delle parti".
La sanzione poi, precisa l'ordinanza può essere irrogata prima e indipendentemente dall'esito del procedimento, "non dovendosi ritenere necessariamente subordinata alla decisione del merito della controversia".

RAI: NULLA E' DOVUTO PER MERO POSSESSO COMPUTER, TABLET E SMARTPHONE


La Rai, a seguito di un confronto avvenuto questa mattina con il Ministero dello Sviluppo Economico, precisa che non ha mai richiesto il pagamento del canone per il mero possesso di un personal computer collegato alla rete, i tablet e gli smartphone.
La lettera inviata dalla Direzione Abbonamenti Rai si riferisce esclusivamente al canone speciale dovuto da imprese, società ed enti nel caso in cui i computer siano utilizzati come televisori (digital signage) fermo restando che il canone speciale non va corrisposto nel caso in cui tali  imprese, società ed enti abbiamo già provveduto al pagamento per il possesso di uno o più' televisori. Cio' quindi limita il campo di applicazione  del tributo ad una utilizzazione molto specifica del computer rispetto a quanto previsto in altri Paesi europei per i loro broadcaster (BBC…) che nella richiesta del canone hanno inserito tra gli apparecchi atti o adattabili alla ricezione radiotelevisiva, oltre alla televisione, il possesso dei computer collegati alla Rete, i tablet e gli smartphone.
Si ribadisce pertanto che in Italia il canone ordinario deve essere pagato solo per il possesso di un televisore.

fonte:
http://www.ufficiostampa.rai.it/comunicati_aziendali/20120221/rai__nulla_e__dovuto_per_mero_possesso_computer__tablet_e_smartphone.html
RAI: NULLA E' DOVUTO PER MERO POSSESSO COMPUTER, TABLET E SMARTPHONE