lunedì 8 ottobre 2012

Equitalia: la validità delle cartelle notificate a mezzo posta


Valida la cartella esattoriale notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, anche consegnata non al destinatario: i casi particolari in una nuova sentenza della Cassazione.




Sono valide le cartelle Equitalia notificate medianteposta raccomandata con avviso di ricevimento, inviata direttamente dall’Agente,anche senza la presenza fisica dell’ufficiale notificatore, e anche se non con segnate al diretto interessato. È quanto stabilito con la sentenza n. 15746 dellaCorte di Cassazione, sezione tributaria, con riferimento all’art. 26 del D.P.R. 602/1973 sulle cartelle di pagamento.

Notifica delle cartelle esattoriali

Il comma primo di tale articolo stabilisce infatti che: «la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno: in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda».


Legittimo ricevente

Per quanto concerne l’individuazione dellapersona legittimata alla ricezione, nella sentenza si legge che «la relazione tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. 2011/11708)».

Ad esempio, nel caso in esame la notifica della cartella di pagamento era stata effettuata nel domicilio del destinatario e consegnata ad un convivente, motivo che ha portato la Commissione tributaria regionale a rigettare il ricorso del contribuente.

La Giurisprudenza

Con questa sentenza si capovolge in parte quanto finora presunto e in più occasioni sancito dal giudice. Inoltre, si rafforza l’interpretazione della giurisprudenza che all’Agente della riscossione è consentito procedere con la notifica della cartella di pagamento per mezzo del servizio postale in via diretta prescindendo dall’intermediazione di un ufficiale notificatore, anche se alcune Commissioni tributarie in passato si sono pronunciate diversamente.

Secondo la nuova sentenza la cartella di pagamento è dunque valida indipendentemente dall’intermediazione di un ufficiale notificatore e, a seconda delle norme postali di settore, si intende notificata con la semplice consegna del plico al domicilio del destinatario della cartella anche se a riceverla è un soggetto diverso da quest’ultimo.

giovedì 4 ottobre 2012

CASO WIND JET: ENAC CHIEDE VERIFICA A LEGALI. NESSUNA RICHIESTA DI RIPRESA VOLI


associazione di consumatori roma

ENAC: Comunicato stampa n. 1

VICENDA WIND JET E AFFERMAZIONI DENIGRATORIE E FALSE SU OPERATO DELL’ENAC: L’ENTE INCARICA PROPRI LEGALI PER VERIFICA TUTELE DI LEGGE

A seguito affermazioni fortemente denigratorie e false apparse sugli organi di stampa in merito all’operato dell’Enac in relazione alla vicenda Wind Jet, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, nel ribadire di non aver ricevuto, ad oggi, alcuna istanza da Wind Jet per riavviare le attività o per costituire una NewCo, rende noto di aver dato mandato alla propria struttura legale di verificare gli estremi per una querela, a tutela dell’immagine e del buon nome dell’Ente, nonché dell’operato dei propri dipendenti.
Roma, 01-10-2012


ENAC: Comunicato stampa n. 2

RIAVVIO ATTIVITÀ WIND JET O COSTITUZIONE NEWCO: L’ENAC AD OGGI NON HA RICEVUTO ALCUNA RICHIESTA

Con riferimento alle notizie relative al possibile riavvio delle attività della compagnia aerea Wind Jet o alla costituzione di una NewCo, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile precisa che ad oggi non è stata presentata all’Ente nessuna istanza né per la ripresa delle operazioni né per il rilascio di una nuova Licenza e di un nuovo Certificato di Operatore Aereo.
Qualora Wind Jet presentasse una domanda per la ripresa delle operazioni, o per la costituzione di una nuova compagnia, l’Enac effettuerà le verifiche approfondite previste dai Regolamenti europei sulla sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-operativi a garanzia della sostenibilità del vettore.
Come previsto dalla vigente normativa europea, l’Enac, come coerentemente fatto fino ad ora in attuazione del proprio mandato istituzionale, continuerà ad operare esercitando la propria attività di vigilanza e controllo a tutela della sicurezza delle operazioni e dei diritti dei passeggeri.
Roma, 01-10-2012