La
CAI viene implementata e consultata da Banche, Uffici Postali e
finanziarie.
In
tale archivio sono raccolte:
-
Le generalità (dati anagrafici, codice fiscale, domicilio)
dei soggetti che emettono assegni non coperti da fondi o privi di
autorizzazione (perché, ad esempio, la firma è falsa);
-
Gli estremi identificativi (coordinate, numero di assegno,
importo) degli assegni emessi privi di provvista e/o senza
autorizzazione;
-
La generalità dei soggetti a cui è stata revocata
l’autorizzazione all’emissione di carte di credito o di
debito (bancomat) perché, ad esempio, hanno utilizzato importi che
superano il fido concesso;
-
I dati delle carte di pagamento (emittente, numero, scadenza)
che non sono utilizzate poiché revocate nell’utilizzo;
-
Le eventuali sanzioni amministrative applicate in caso di
emissione di assegni senza autorizzazione e/o fondi a copertura;
-
I dati degli assegni e delle carte di credito
potenzialmente a rischio poiché oggetto di un furto o di uno
smarrimento.
Protesto:
procedimento
Nel
caso di un assegno privo di fondi, viene normalmente attiva la
procedura di protesto [1]. Il debitore che ha emesso l’assegno
viene avvisato dell’inizio di tale procedura con una raccomandata
con ricevuta di ritorno o con un telegramma entro 10 giorni dalla
presentazione all’incasso dell’assegno. Dopo questo avviso, il
soggetto ha un cosiddetto “periodo di preavviso” di 60 giorni
per poter pagare senza essere iscritto al CAI (tale beneficio del
termine viene concesso solo qualora il soggetto non sia già stato
protestato).
Se
l’assegno protestato viene pagato regolarmente, occorre dimostrare
il pagamento all’ufficiale giudiziale che ha elevato il protesto
entro i 60 giorni successivi per evitare di incorrere in sanzioni
amministrative [2].
Qualora
il debitore invece non paghi entro i 60 giorni, sarà inserito
nel CAI e vi rimane iscritto per 6 mesi, anche se
successivamente dovesse provvedere a pagare l’assegno
regolarmente.
In
tal caso, il soggetto viene segnalato al Prefetto di competenza che
notifica al debitore protestato il procedimento amministrativo in
corso, entro 90 giorni dalla segnalazione, e gli concede 30 giorni
per porre delle osservazioni a sua difesa. Eventualmente, al termine
del procedimento, il Prefetto irroga una sanzione economica. Tale
sanzione varia in proporzione all’importo dell’assegno.
Insieme ad essa viene emesso il divieto di emettere assegni per un
periodo variabile da 2 a 5 anni.
Entro
e non oltre i 5 anni successivi [3], viene emessa l’ingiunzione di
pagamento (con cui viene chiesto il pagamento della sanzione).
Contro l’ingiunzione si può fare opposizione entro 30 giorni
dalla sua notifica. In caso di mancato accoglimento
dell’opposizione, entro i successivi 5 anni verrà notificata una
cartella esattoriale, a meno che non si sia già spontaneamente
provveduto a pagare la sanzione.
La
cancellazione del protesto può essere ottenuta, anche se si è
pagato regolarmente, solo dopo 1 anno dal protesto, senza che ci
siano stati nuovi protesti. È necessario rivolgersi al
tribunale e successivamente alla camera di commercio.
Anche
se non viene attivata la procedura di protesto, in caso di assegni
impagati, il soggetto è comunque iscritto al CAI su segnalazione
diretta della Banca o dell’ufficio postale.
Consultazione
della CAI
Chiunque
sia interessato personalmente a controllare la presenza dei propri
dati presso la CAI, può chiederne la consultazione; lo può fare
tramite le filiali della Banca (d’Italia ed in tal caso la
consultazione è gratuita) oppure mediante apposite agenzie, dietro
pagamento del relativo servizio e comunque con la compilazione di un
apposito modulo.
Cancellazione
dalla CAI
In
caso di assegni irregolari o impagati, la segnalazione alla CAI
viene automaticamente cancellata dopo 6 mesi dalla sanzione di
revoca dell’emissione di assegni.
In
tutti gli altri casi non vi sono dei termini prestabiliti ed occorre
chiedere la cancellazione mediante un’apposita messa in mora,
motivandone l’errata, illecita o illegittima segnalazione e
rivolgendosi direttamente all’Ente segnalante.
[1]
Il protesto è l’atto pubblico con il quale si attesta l’avvenuta
presentazione di una cambiale o di un assegno al debitore
(protestato) e il rifiuto da parte dello stesso di pagare o
accettare il titolo non è un atto obbligatorio.
[2]
La legge 386/90, come modificata nel 1999, ha trasformato
l’emissione di assegni privi di fondi o irregolari da reato penale
in illecito amministrativo.
[3]
Il termine di prescrizione previsto è di cinque anni.