Assistenza Consumatori per il basso Veronese - Nogara e Mantova
lunedì 28 luglio 2014
NUOVO CASO DI SUCCESSO : TELEFONIA
Ottimo
risarcimento un nostro tesserato che
ottiene un indennizzo pari a 1836 € da parte di una delle più note
compagnie telefoniche. Assenza di linea, mancata portabilità, errata
indicazione nell’elenco sono i disagi che ha dovuto subire prima di sistemare
le cose e vedere difesi i propri diritti.
lunedì 30 giugno 2014
ATTENZIONE ALLE SEGNALAZIONI alla Centrale rischi: segnalazione illegittima per un semplice sconfinamento
Il correntista in rosso può far cancellare la segnalazione (fatta a suo danno dalla banca) all’interno della Centrale Rischi della Banca d’Italia qualora l’iscrizione sia avvenuta per un semplice sconfinamento nel conto corrente con affidamento. Il solo inadempimento del cliente, infatti, non consente all’istituto di credito di ritenere sussistente uno stato di incapacità tale da poter fare la segnalazione nella “black list”. Ed è, infatti, solo tale “stato di incapacità” a costituire, per legge, il presupposto per la segnalazione alla Centrale rischi.
La segnalazione è illegittima anche se lo sconfinamento del correntista
è stato progressivo e, nonostante sia passato un anno dalla diffida della
banca, il rientro non sia completamente avvenuto. A favore del cliente, però,
giova il fatto che quest’ultimo si dimostri attivo e volenteroso
nell’intenzione di rientrare dallo scoperto, proponendo per esempio un piano di
rientro.
In tali casi, il correntista può ottenere la cancellazione dalla
centrare rischi.
La circolare di Bankitalia raccomanda, infatti, agli
istituti di credito di far scattare la segnalazione soltanto dinanzi a elementi
oggettivi che consentano di ritenere il cliente incapace di far fronte alla
passività maturata.
INVITIAMO
TUTTI I CITTADINI, PRIVATI E AZIENDE, A MONITORARE LA LORO CENTRALE RISCHI,
spesso tassi, concessione di finanziamenti e affidamenti dipendono dalla
Centrale Rischi che altro non è che una fotografia del sistema “banche” di un
individuo.
Una
buona attività di prevenzione errori e VERIFICA ERRATE SEGNALAZIONI significano
per le aziende presentarsi al sistema bancario con informazioni corrette. Il
monitoraggio serve a rendersi conto che spesso alcuni comportamenti ci costano
migliaia di euro in costi aggiuntivi!
ASSISTENZA CONSUMATORI ha predisposto uno sportello dedicato a questo delicato e importante tema
della Centrale Rischi della Banca d’Italia.
FORMULA D’ACQUISTO PROGRAMMATO:ALTERNATIVA MUTUO/ACQUISTO TRADIZIONALE
Cos’è ? E’ una formula d’acquisto immobiliare,
che prevede un contratto preliminare con caparra confirmatoria, che viene
corrisposta al venditore, in parte subito e il resto diluita in rate mensili
fino ad un massimo dei tre anni. Il
prezzo di vendita viene definito alla firma del contratto, così come l’importo
delle rate; alla fine tutti gli importi versati verranno scorporati al momento
del rogito, dal prezzo finale di vendita.
Questa tipologia è spesso confusa con il contratto di
locazione a riscatto, che è completamente
un altro tipo di contratto e che ora non analizzeremo.
Il contratto deve essere registrato e trascritto davanti a
pubblico ufficiale;
La trascrizione è necessaria perché, rende il contratto
opponibile a terzi e consente di tutelarsi da ipoteche, che possono nascere nel
periodo che intercorre tra preliminare e rogito. La trascrizione perde la sua efficacia dopo 36 mesi , da qui
l’esigenza di andare a rogito entro questo periodo di tempo.
Perché conviene
all’acquirente ?E’ una formula particolarmente indicata per agevolare
l’acquirente che è seriamente intenzionato ad acquistare casa, ma non riesce
nell’immediato ad accedere ad un mutuo; ed è però in possesso di una piccola
cifra per poter fare un contratto preliminare, che aggiunta alle rate che
verrebbero versate nei tre anni successivi, darebbe la possibilità di fare un
mutuo di un importo inferiore e costruito su misura.
Il vantaggio è sicuramente la possibilità soprattutto per
le giovani coppie e non solo, di
realizzare il sogno di poter comprare casa, non andando a perdere soldi in canoni,
per la tradizionale locazione, che
anche in soli tre anni,
porterebbe l’esborso di una cifra importante.
Perché conviene al
venditore ?Per quanto concerne il venditore, la suddetta formula risulta
interessante poiché è più facile realizzare il prezzo richiesto, non vengono
pagate imposte sulla caparra iniziale e su quella dilazionata, in caso di
mancato rogito o interruzione dei pagamenti dilazionati, tutte le somme
resterebbero acquisite dal venditore, oltre a tornare in possesso
dell’immobile.
A chi spettano le
imposte ed eventuali oneri ?Tutte le spese relative all’acquisto spettano
come in una qualunque compravendita immobiliare, allaparte acquirente, l’IMU o
equivalente resta in linea di massima in capo al venditore. Mentre per quanto
riguarda l’eventuali spese di condominio, restano quelle di tipo straordinario,
in capo al venditore, mentre quelle di tipo ordinario in capo all’acquirente
nonché possessore dell’immobile….sempre salvo diversi accordi.
AECI VERONA 2 può consigliare
e farvi assistere tramite professionisti qualificati convenzionati il difficile
espletamento e la redazione di tutta la parte contrattuale
CESSIONI DEL QUINTO ED USURA
La Corte d'Appello di Torino (lo scorso 27 gennaio) ha stabilito che nel calcolo
del tasso di usura dei finanziamenti estinguibili mediante cessione del quinto
dello stipendio o della pensione deve
essere considerato anche il costo dell'assicurazione obbligatoria per legge
anche per i contratti in vigore nel 2009 quando Banca d'Italia non lo includeva
nel computo dei tassi medi.
Confermata quindi la deliberazione del Tribunale di Alba nei
confronti della Società Prestitalia SPA (Gruppo UBI) quindi è stata condannata
alla restituzione degli interessi, delle spese e delle commissioni.
Si tratta di un importante successo per i molti consumatori che,
in situazione di difficoltà, si sono trovati a sottoscrivere dei finanziamenti
estinguibili con cessioni e/o delegazioni di salari e pensioni con TAEG molto
elevati. E poi, inevitabilmente, si sono trovati soffocati ed atrofizzati da
oneri tanto impegnativi.
Il nostro staff ha già avuto modo di analizzare e
gestire (attraverso i professionisti convenzionati) molti finanziamenti di
questo tipo.
Se è vero che non tutti i prodotti hanno tasso di interesse che
superano la soglia stabilita è altrettanto vero che ci sono dei casi di
superamento del tasso soglia di usura.
L'invito è quello di contattare il nostro staff per verificare
la bontà del prodotto e, nel caso di superamento del tasso soglia, procedere
con le giuste azioni di tutela. FATEVI AIUTARE !!!
Tribunale di Roma:banca condannata per usura su conto corrente
Recente sentenza del Tribunale di Roma che condanna l’usura su
conto corrente. La sentenza ha grande importanza poiché nasce da una semplice
richiesta di accertamento per un conto corrente aperto nel 1999 da parte
dell’utente bancario.
BREVEMENTE LA VICENDA: Un utente contestata il saldo del conto
corrente, la banca risponde con un decreto ingiuntivo sui rapporti contestati e
il decreto che viene opposto. A questo punto le due cose vengono collegate.
L’importanza
della sentenza PUNTI SALIENTI:Il correntista da debitore
ingiunto diventa creditore, con revoca del decreto ingiuntivo; Il Giudice
ritiene la commissione di massimo scoperto da conteggiare nel calcolo del tasso
usurario; Il tribunale rileva che i trimestri in cui la banca ha applicato
interessi usurari (accertati dal Ctu del tribunale), gli interssi sono nulli;
Il fideiussore non può essere chiamato a rispondere per un debito inesistente.
SPESSO LE GARANZIE FIDEJUSSORIE SONO SPESSO INSIDIOSE E
RICHIEDONO ATTENZIONE PARTICOLARE NEL MOMENTO IN CUI SI RILASCIANO. IN OGQUNI
CASO UNA VALUTAZIONE ATTENTA E UN RIMEDIO SI POSSONO TROVARE ANCHE QUANDO
SEMBRA ORMAI TARDI.
La nostra sede AECI VR2 di Nogara ha attivata da tempo
convenzioni per gli associati che VOGLIONO VERIFICARE PRODOTTI BANCARI, CONTI
CORRENTI, FIDEJUSSIONI E PRODOTTI VENDUTI DA FINANZIARIE.
Non abbiate timore a chiedere un consiglio, le leggi e le
clausole sono numerose e il consiglio di un esperto può risolvere a volte
problemi che lasciati andare possono
arrecare danni.
IMPORTANZA DI IMPOSTARE IN MANIERA CORRETTA I RICORSI ALL’ABF (ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO)
L’ABF (Arbitro Bancario Finanziario è un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie
tra le banche (o gli altri intermediari finanziari, principalmente: le società
finanziarie che erogano prestiti al pubblico, Poste Italiane S.p.A., per le
attività di bancoposta) e la clientela.
Fornisce ai clienti che
non hanno trovato soddisfazione alle proprie richieste attraverso il rapporto
diretto con gli uffici reclami delle banche e delle finanziarie un modo piuttosto rapido ed
economico per risolvere le controversie in atto.
Ambito di intervento,
competenza e presupposti dell’ABF
L’ABF è
competente a pronunciarsi sulle liti che riguardano solo operazioni e servizi
bancari e finanziari (ad esempio: conti correnti, assegni, mutui, altri
prestiti personali – quali quelli per l’acquisto di beni o servizi – e i
servizi di pagamento, e quindi per bonifici, carte di credito e carte di
pagamento/bancomat), con esclusione pertanto delle controversie che hanno ad
oggetto i c.d. servizi di investimento, ovvero, in poche parole, quelli
relativi all’acquisto o sottoscrizione di azioni, obbligazioni, fondi comuni di
investimento, polizze assicurative di natura finanziaria, etc. (disciplinati
dalla legge n.58/1998, che, a sua volta, prevede uno specifico e diverso ADR).
E’
possibile, più in particolare, ricorrere all’ABF per le controversie con la
banca relative all’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente
dal valore del rapporto da cui nascono; tuttavia se la richiesta del cliente
ricorrente è la corresponsione di una somma di danaro (a qualunque titolo) la
lite può essere “risolta” dall’ABF sino alla somma massima di 100.000 euro.Non
possono essere inoltre sottoposte all’ABF contestazioni relative a operazioni o
comportamenti anteriori all’1 gennaio 2009, né, ovviamente (verrebbe da dire)
quelle già portate avanti all’autorità giudiziaria (o ad altro collegio
arbitrale). Inoltre, il ricorso all’ABF è subordinato alla previa presentazione
di un reclamo alla banca, e non devono essere trascorsi più di 12 mesi dalla
presentazione di detto reclamo.I pregi di questa procedura alternativa
di risoluzioni delle liti in materia bancaria sono:
- rapidità, economicità ed effecacia della tutela della clientela;
- imparzialità e rappresentatività del collegio decidente;
- salvaguardia del diritto di accesso ad altri mezzi di tutela.
- rapidità, economicità ed effecacia della tutela della clientela;
- imparzialità e rappresentatività del collegio decidente;
- salvaguardia del diritto di accesso ad altri mezzi di tutela.
la procedura dovrebbe durare al massimo 6 mesi.
Prima di poter instaurare un processo civile in determinate
materie è necessario ricorrere ad una procedura stragiudiziale di risoluzione
delle controversie.
Per quanto riguarda la materia dei contratti bancari e finanziari è possibile scegliere tra la mediazione ed il ricorso all’ABF.
Ciò significa che, se il ricorso all’ABF non ha dato buoni esiti, si potrà agire in sede giudiziale senza doversi rivolgere anche ad un organismo di mediazione.
Per quanto riguarda la materia dei contratti bancari e finanziari è possibile scegliere tra la mediazione ed il ricorso all’ABF.
Ciò significa che, se il ricorso all’ABF non ha dato buoni esiti, si potrà agire in sede giudiziale senza doversi rivolgere anche ad un organismo di mediazione.
Un po’ di dati
Gli esiti favorevoli per la clientela sono stati in oltre il 60% dei casi:
Nei casi di accoglimento del ricorso, gli intermediari per così dire “condannati” hanno rispettato le decisioni dell’ABF.
Gli esiti favorevoli per la clientela sono stati in oltre il 60% dei casi:
Nei casi di accoglimento del ricorso, gli intermediari per così dire “condannati” hanno rispettato le decisioni dell’ABF.
giovedì 20 giugno 2013
15 MAGGIO 2013: “DECRETO DEL FARE” REINTRODUCE LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE OBBLIGATORIA E CONFERMA SANZIONI PER CHI NON ADERISCE
Nel
mentre in cui scriviamo il Governo reintroduce nell’ordinamento uno
strumento che era stato espunto dalla Corte delle leggi per “eccesso
di delega” stabilendo la regola che il previo esperimento della
mediazione in materia di “di condominio, diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da
responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o
con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e
finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di
mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di
conciliazione.
Vengono
introdotte alcune novità di cui andremo prossimamente a evidenziare.
Ricordiamo
che AECI ha stipulato convenzioni sia con Organismi di mediazione per
il tentativo di mediazione che con legali che possono assistere
l'associato in caso di necessità di ricorrere alla procedura
giudiziaria.
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