lunedì 30 giugno 2014

IMPORTANZA DI IMPOSTARE IN MANIERA CORRETTA I RICORSI ALL’ABF (ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO)


L’ABF (Arbitro Bancario Finanziario è un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra le banche (o gli altri intermediari finanziari, principalmente: le società finanziarie che erogano prestiti al pubblico, Poste Italiane S.p.A., per le attività di bancoposta) e la clientela.
 Fornisce ai clienti che non hanno trovato soddisfazione alle proprie richieste attraverso il rapporto diretto con gli uffici reclami delle banche e delle finanziarie un modo piuttosto rapido ed economico per risolvere le controversie in atto.
Ambito di intervento, competenza e presupposti dell’ABF
L’ABF è competente a pronunciarsi sulle liti che riguardano solo operazioni e servizi bancari e finanziari (ad esempio: conti correnti, assegni, mutui, altri prestiti personali – quali quelli per l’acquisto di beni o servizi – e i servizi di pagamento, e quindi per bonifici, carte di credito e carte di pagamento/bancomat), con esclusione pertanto delle controversie che hanno ad oggetto i c.d. servizi di investimento, ovvero, in poche parole, quelli relativi all’acquisto o sottoscrizione di azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, polizze assicurative di natura finanziaria, etc. (disciplinati dalla legge n.58/1998, che, a sua volta, prevede uno specifico e diverso ADR).
E’ possibile, più in particolare, ricorrere all’ABF per le controversie con la banca relative all’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto da cui nascono; tuttavia se la richiesta del cliente ricorrente è la corresponsione di una somma di danaro (a qualunque titolo) la lite può essere “risolta” dall’ABF sino alla somma massima di 100.000 euro.Non possono essere inoltre sottoposte all’ABF contestazioni relative a operazioni o comportamenti anteriori all’1 gennaio 2009, né, ovviamente (verrebbe da dire) quelle già portate avanti all’autorità giudiziaria (o ad altro collegio arbitrale). Inoltre, il ricorso all’ABF è subordinato alla previa presentazione di un reclamo alla banca, e non devono essere trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione di detto reclamo.I pregi di questa procedura alternativa di risoluzioni delle liti in materia bancaria sono:
rapidità, economicità ed effecacia della tutela della clientela;
imparzialità e rappresentatività del collegio decidente;
- salvaguardia del diritto di accesso ad altri mezzi di tutela.
la procedura dovrebbe durare al massimo 6 mesi.
Prima di poter instaurare un processo civile in determinate materie è necessario ricorrere ad una procedura stragiudiziale di risoluzione delle controversie.
Per quanto riguarda la materia dei contratti bancari e finanziari è possibile scegliere tra la mediazione ed il ricorso all’ABF.
Ciò significa che, se il ricorso all’ABF non ha dato buoni esiti, si potrà agire in sede giudiziale senza doversi rivolgere anche ad un organismo di mediazione.

Un po’ di dati
Gli esiti favorevoli per la clientela sono stati in oltre il 60% dei casi:
Nei casi di accoglimento del ricorso, gli intermediari per così dire “condannati” hanno rispettato le decisioni dell’ABF. 

Nessun commento:

Posta un commento