mercoledì 6 febbraio 2013

Equitalia non può aggredire il fondo patrimoniale se la dichiarazione redditi è congiunta


Il fondo non è pignorabile
Come noto, il fondo patrimoniale può essere aggredito solo da coloro che sono creditori di quelle obbligazioni contratte per esigenze di sostentamento della famiglia. In tutti gli altri casi, invece, il fondo non è aggredibile.

Il caso
In un recente caso, Equitalia aveva inviato una cartella di pagamento nei confronti del coniuge di un contribuente che non aveva pagato un debito Irpef. Tale coniuge risultava, infatti, obbligato solidale in quanto aveva presentato una dichiarazione dei redditi in forma congiunta.
In forza di tale debito, poi, Equitalia aveva iscritto ipoteca sui beni del fondo patrimoniale, sostenendo che si tratta di debiti contratti per esigenze familiari.

La decisione
Il tribunale di Ferrara, chiamato a decidere sul caso, dopo aver dato ragione al contribuente, ha chiarito un importante principio [1]. Il solo fatto di aver presentato una dichiarazione dei redditi congiunta non consente di ritenere il debito tributario come contratto per il soddisfacimento delle esigenze della famiglia. Il debito, al contrario, deriva solo in virtù del rapporto di coniugio tra il debitore principale e l’obbligato in solido.
Quindi, il debito in questione deve essere considerato estraneo alle esigenze della famiglia e non può comportare l’iscrizione di ipoteca sugli immobili inseriti nel fondo.

In pratica
Non deve temere l’aggressione dei beni del fondo patrimoniale il coniuge che ha presentato la dichiarazione dei redditi in forma congiunta se l’altro coniuge è debitore nei confronti del fisco.

[1] Trib. Ferrara sent. n. 9/2013

(www.laleggepertutti.it - Avv. Greco Angelo)
Pubblicato da A.E.C.I. FELTRE

LIBRETTI E CONTI DORMIENTI. RECUPERATE I VOSTRI SOLDI


Vediamo nello specifico di cosa si tratta perché sono ancora molte le consulenze che riguardano i libretti o conti dormienti.

Si tratta di depositi, libretti postali e contratti finanziari dimenticati nei cassetti per vari ragioni, non movimentati per un periodo uguale o superiore a dieci anni, di valore non inferiore a € 100 (si deve considerare l'ammontare depositato).
Queste cifre, di sicuro interesse, sono state oggetto di disciplina precipua.
Le banche e gli intermediari che si trovassero di fronte ad un conto dormiente sono tenuti a comunicare all'ultimo indirizzo conosciuto dei titolari la possibilità di recuperare i denari depositati con la previsione di un termine di 180 giorni per evitare l'estinzione.
Diverso il comportamento che deve tenere la banca verso i libretti al portatore, in cui nella sostanza la banca non è tenuta a comunicare alcunché.

Ma che fine hanno fatto questi soldi? Sono finiti nel dimenticatoio?
No, non sono finiti nel dimenticatoio, sono stati accantonati a fondo.
Ogni situazione va ponderata con l'opportuna accuratezza e con attenzione. È comunque possibile chiedere il recupero delle somme accantonate con tanta fatica dai nostri nonni o dai nostri parenti.

I genitori rispondono del reato del figlio minore non educato a dovere


Le colpe dei padri – dice Geremia nella Bibbia – ricadono sui figli. Ma talvolta anche quelle dei figli ricadono sui padri. I genitori sono infatti responsabili delle azioni commesse dal figlio minore d’età. L’unico modo, per questi, di evitare una condanna a risarcire i danni provocati dalle malefatte del minorenne, è di provare, davanti al giudice, di non aver potuto impedire il fatto (art 2048 CC).

Un’applicazione di tale principio, per esempio, l’ha fornita il Tribunale di Genova, in una sentenza dello scorso 21 gennaio. Il magistrato ha ritenuto responsabili i genitori di un ragazzo che aveva accoltellato un coetaneo per futili motivi.

Onde dimostrare di aver fatto di tutto per “impedire il fatto” (pur trattandosi di un evento, quello di una coltellata, in sé imprevedibile e inevitabile), i genitori dovevano provare – secondo l’interpretazione del Tribunale – di aver dato al ragazzo una educazione consona e matura. E questo, si legge in sentenza, non è avvenuto.

La mancanza di educazione potrebbe, per esempio, desumersi:
- dalle modalità con cui è avvento l’illecito: modalità che, nel caso di specie, hanno dimostrato l’incapacità del reo di rapportarsi ad altre persone;
- da una perizia sul minore disposta dal giudice: anche su questo versante,il giovane presentava una grave immaturità sul piano cognitivo e affettivo. Il perito ha infatti ricondotto le lacune formative alla provenienza da una famiglia “morbosamente chiusa” in sé stessa.

(www.laleggepertutti.it)
Pubblicato da A.E.C.I. FELTRE

lunedì 28 gennaio 2013

sentenza del 349/2013: il consumatore ha diritto a conoscere le segnalazioni negative fatte dalla finanziaria Corte di cassazione

Secondo una sentenza 9 gennaio 2013 n. 349 il consumatore ha diritto a conoscere le segnalazioni negative fatte dalla finanziaria Corte di cassazione  ‐ Sezione I civile.

La Corte di Cassazione nella sentenza del 349/2013 ha riconosciuto il diritto a chi ha stipulato un contratto finalizzato all'accesso al credito, di conoscere se esistono "segnalazione negative" relativamente al suo merito creditizio.
Spesso queste segnalazioni negative sono fatte anche all'insaputa del richiedente, quindi consigliamo di prestare attenzione alle richieste che si fanno tramite operatori o anche tramite portali internet.

In ogni caso il consumatore avrà diritto a richiedere ed avere soddisfazione delle motivazioni e del contenuto integrale delle informazioni contenute nelle banche dati creditizie entro 15 giorni

giovedì 17 gennaio 2013

Mutuo a tassi da usura: si calcolano anche gli interessi moratori


Se la banca prevede, nel caso il cittadino sia in ritardo nel pagamento della rata del mutuo, l’applicazione di ulteriori interessi (i cosiddetti interessi di mora), questi ultimi devono essere sommati agli altri interessi e, se la somma supera la soglia dell’usura, il mutuo può essere annullato dal giudice.

Secondo infatti una recente sentenza della Cassazione [1], per determinare se un tasso è usurario o meno, bisogna considerare (e sommare) tutti gli interessi richiesti dalla banca, a qualunque titolo convenuti: quindi anche quelli che scattano nel caso di mora [2].

Infatti, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono concordati tra le parti (con la sottoscrizione del contratto di mutuo), e dunque anche a titolo di interessi moratori.

(FONTE: www.laleggepertutti.it)

CONTO CORRENTE: PER RECUPERARE INTERESSI ULTRALEGALI E COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO IL CORRENTISTA DEVE DIMOSTRARE IL PAGAMENTO


Il correntista, che voglia ottenere dalla banca la restituzione degli importi illegittimamente versati a titolo di commissioni di massimo scoperto e di interessi non dovuti, nell’ambito di un contratto di apertura di credito, deve dimostrare al giudice di aver effettivamente pagato tali somme.

Lo ha appena affermato la Cassazione, in una sentenza pubblicata ieri [1]. La Corte ha bocciato il ricorso di un correntista che, dopo aver lamentato l’applicazione in proprio danno di interessi e commissioni fuorilegge, ne chiedeva la restituzione all’Istituto di credito.

Per ottenere indietro quanto illegittimamente versato alla banca – sostiene la Suprema Corte – non è sufficiente dimostrare l’esistenza, in contratto, di una clausola che dispone tassi ultralegali e commissioni di massimo scoperto. Non è neanche sufficiente dimostrare la semplice annotazione in conto corrente di una posta passiva. In entrambi i casi, infatti, il correntista può – al massimo – far dichiarare nullo il titolo vantato dall’Istituto su cui è fondato l’addebito non dovuto, ma non puòchiedere la restituzione di un pagamento che, materialmente, non ha mai avuto luogo.

Al contrario, per poter ottenere indietro le somme è necessario:
- che si sia chiuso il rapporto di apertura di credito in conto corrente
- che la banca abbia preteso dal correntista la restituzione del saldo finale, comprendente gli interessi non dovuti
- e che il correntista abbia materialmente versato tale somma.

Mentre pende il rapporto di apertura di credito, infatti, non avviene alcun pagamento: operano solo partite contabili virtuali e il correntista, al massimo, si limita a sfruttare (eventualmente sconfidando) il credito concessogli dalla banca. Invece, con la chiusura dell’affidamento, il cliente viene obbligato a versare materialmente gli importi e quindi a pagare somme non dovute; ed è solo allora che egli può richiedere la restituzione dei tassi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto non pattuiti in modo valido.

In pratica
Per riavere quanto non dovuto, il correntista deve dimostrare di aver effettivamente pagato. Non basta l’illegittimità della clausola che dispone tassi ultralegali e commissone di massimo scoperto non pattuiti in modo valido. Pertanto, per la restituzione di tali somme, è necessario che, alla chiusura del conto, la banca abbia preteso la restituzione del saldo finale nel cui computo risultano compresi gli interessi non dovuti.

[1] Cass. sent. n. n. 798/12 del 15.01.2013.


lunedì 14 gennaio 2013

ATTENZIONE A MAIL TRUFFA PER RUBARE DATI BANCARI - phishing


Ci tentano in tutte le salse quindi fate sempre attenzione a richieste sospette in cui vi chiedono di verificare i dati del conto.
L'intento è quello di catturare con siti civetta i vostri codici di accesso bancari di modo da usarli per prelievi o raggiri.

La mail  è di questo tipo:


Gentile xxxxx,
Abbiamo  trovato una attivitá sospette sul tuo conto il 12 gennaio.  É necessario confermare l'attivitá del tuo conto prima di poter continuare a utilizzare il tuo conto. Dopo la verifica, provvederemo a rimuovere eventuali restrizioni sul tuo conto.
É necessario accedere al link qui sotto :

http://www.intesasanpaolo.com/scriptIbve/retail20/RetailIntesaSanpaolo/ita/home/ita_home.jsp?
Questa e una misura di sicurezza per contribuire progettata a proteggere voi ed il vostro conto.
Chiediamo scusa per eventuali inconvenienti.





Fate attenzione

Non rispondete e segnalate quanto ricevete di sospetto