Il correntista, che voglia ottenere
dalla banca la restituzione degli importi illegittimamente versati a titolo di
commissioni di massimo scoperto e di interessi non dovuti, nell’ambito di un
contratto di apertura di credito, deve dimostrare al giudice di aver
effettivamente pagato tali somme.
Lo ha appena affermatola
Cassazione , in una sentenza pubblicata ieri [1]. La Corte ha bocciato il ricorso
di un correntista che, dopo aver lamentato l’applicazione in proprio danno di
interessi e commissioni fuorilegge, ne chiedeva la restituzione all’Istituto di
credito.
Per ottenere indietro quanto illegittimamente versato alla banca – sostienela Suprema Corte – non
è sufficiente dimostrare l’esistenza, in contratto, di una clausola che dispone
tassi ultralegali e commissioni di massimo scoperto. Non è neanche sufficiente
dimostrare la semplice annotazione in conto corrente di una posta passiva. In
entrambi i casi, infatti, il correntista può – al massimo – far dichiarare
nullo il titolo vantato dall’Istituto su cui è fondato l’addebito non dovuto,
ma non puòchiedere la restituzione di un pagamento che, materialmente, non ha
mai avuto luogo.
Al contrario, per poter ottenere indietro le somme è necessario:
- che si sia chiuso il rapporto di apertura di credito in conto corrente
- che la banca abbia preteso dal correntista la restituzione del saldo finale, comprendente gli interessi non dovuti
- e che il correntista abbia materialmente versato tale somma.
Mentre pende il rapporto di apertura di credito, infatti, non avviene alcun pagamento: operano solo partite contabili virtuali e il correntista, al massimo, si limita a sfruttare (eventualmente sconfidando) il credito concessogli dalla banca. Invece, con la chiusura dell’affidamento, il cliente viene obbligato a versare materialmente gli importi e quindi a pagare somme non dovute; ed è solo allora che egli può richiedere la restituzione dei tassi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto non pattuiti in modo valido.
In pratica
Per riavere quanto non dovuto, il correntista deve dimostrare di aver effettivamente pagato. Non basta l’illegittimità della clausola che dispone tassi ultralegali e commissone di massimo scoperto non pattuiti in modo valido. Pertanto, per la restituzione di tali somme, è necessario che, alla chiusura del conto, la banca abbia preteso la restituzione del saldo finale nel cui computo risultano compresi gli interessi non dovuti.
[1] Cass. sent. n. n. 798/12 del 15.01.2013.
Lo ha appena affermato
Per ottenere indietro quanto illegittimamente versato alla banca – sostiene
Al contrario, per poter ottenere indietro le somme è necessario:
- che si sia chiuso il rapporto di apertura di credito in conto corrente
- che la banca abbia preteso dal correntista la restituzione del saldo finale, comprendente gli interessi non dovuti
- e che il correntista abbia materialmente versato tale somma.
Mentre pende il rapporto di apertura di credito, infatti, non avviene alcun pagamento: operano solo partite contabili virtuali e il correntista, al massimo, si limita a sfruttare (eventualmente sconfidando) il credito concessogli dalla banca. Invece, con la chiusura dell’affidamento, il cliente viene obbligato a versare materialmente gli importi e quindi a pagare somme non dovute; ed è solo allora che egli può richiedere la restituzione dei tassi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto non pattuiti in modo valido.
In pratica
Per riavere quanto non dovuto, il correntista deve dimostrare di aver effettivamente pagato. Non basta l’illegittimità della clausola che dispone tassi ultralegali e commissone di massimo scoperto non pattuiti in modo valido. Pertanto, per la restituzione di tali somme, è necessario che, alla chiusura del conto, la banca abbia preteso la restituzione del saldo finale nel cui computo risultano compresi gli interessi non dovuti.
[1] Cass. sent. n. n. 798/12 del 15.01.2013.
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