Primo intervento della magistratura sulla mancata
partecipazione al tentativo obbligatorio di mediazione.
Il Tribunale di
Termini Imerese con ordinanza del 9 maggio 2012 sanziona il convenuto che,
ritenendo inutile la mediazione, rifiuta di presentarsi all'incontro causando
l'esito negativo del tentativo.
La vicenda: la parte convenuta invitata a mediare, aveva
inviato comunicazione all'organismo di conciliazione dichiarando : "di non
voler accettare il tentativo di mediazione per l'impossibilità di una rinuncia,
anche parziale, alle contrapposte ragioni delle parti in ragione della
acclarata e atavica litigiosità tra le suddette".
Il giudice istruttore applica l'art. 8, co. 5 del dlgs
28/2010 che prevede una sanzione: la condanna (al versamento all'Erario di un
importo corrispondente al contributo unificato) del convenuto che non ha
partecipato alla mediazione «senza giustificato motivo» a prescindere
dall'esito del giudizio, ovvero anche in sede di prima udienza.
Si attendeva da tempo l'interpretazione del concetto di
«giustificato motivo » legittimante la non-partecipazione alla mediazione. Il
provvedimento pioniere del giudice siciliano ha fornito le prime chiavi di
lettura, stabilendo che il fatto che il tentativo sia avviato mentre il
giudizio è in corso non costituisce un giustificato motivo di rifiuto, visto
che l'art.5 prevede che il tentativo possa essere espletato anche
«successivamente alla proposizione della controversia ».
Escluso pure la causa giustificativa della "
permanenza di una situazione di litigiosità tra le parti", visto che sulla
litigiosità è intervenuta la normativa: "Una composizione della lite
basata su categorie concettuali del tutto differenti rispetto a quelle invocate
in giudizio, che prescindono dalla attribuzione di torti e di ragioni, mirando
al perseguimento di un armonico contemperamento dei contrapposti interessi
delle parti".
La sanzione poi, precisa l'ordinanza può essere irrogata
prima e indipendentemente dall'esito del procedimento, "non dovendosi
ritenere necessariamente subordinata alla decisione del merito della
controversia".
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