La semplice ricevuta del
servizio on line della Posta non fa fede della notifica, essendo necessario
l'avviso di ricevimento. Lo ha stabilito la Sesta Sezione-3
Civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza 8 novembre 2012, n. 19387.
Per principio generale,
come ricordato dai giudici della Terza Sezione Civile, la produzione
dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del
ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio
postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della
raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario da notizia al destinatario
dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., è
richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto
perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque,
dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio.
Di conseguenza, continuano
i giudici, l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente
può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 c.p.c., ma prima che
abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione,
ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bisc.p.c., anche se non notificato mediante
elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, c.p.c.
"In caso, però,
di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività
difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile,
non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non
ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; tuttavia, il
difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in
camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184-bis c.p.c., per il
deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova
documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere
all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto
previsto dall'art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982” .
Secondo gli ermellini,
non può tenere luogo del detto avviso di ricevimento, al fine di comprovare
l'avvenuto compimento del procedimento notificatorio con la ricezione dell'atto
da parte del destinatario, il foglio stampato dal servizio on line di Poste
Italiane allegato al ricorso: l'indicazione della data di consegna
della raccomandata ivi contenuta non fa fede della consegna reale, che è soltanto
quella del timbro postale recato dall'avviso di ricevimento, come da
avvertenza espressamente risultante dallo stesso foglio
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