mercoledì 7 novembre 2012

In arrivo nuove spese sui nostri conti correnti!


A seguito di segnalazioni informiamo i consumatori di una nuova manovra di prelievo dal nostro conto corrente.
Citiamo pari pari quanto un po' tutte le banche scrivono:
“In seguito all’aumento generalizzato dei costi di conservazione della documentazione, anche in considerazione della decorrenza della prescrizione dalla chiusura dei rapporti, così come stabilito recentemente dalle sezioni unite della corte di cassazione in tema di anatocismo, il nostro istituto procederà con decorrenza 30 dicembre 2012, alla seguente variazione delle condizioni economiche praticate: Spese forfettarie annue – aumento ad euro 50,00”.
Potrebbero essere anche 10 o 20 euro, ma perchè?
In Italia i conti correnti sono tra i più costosi d'Europa ma forse non è abbastanza.
Riteniamo che questo prelievo di "sangue" sia un ulteriore colpo basso a danno dei consumatori.

facciamo due conti della serva in tasca alle banche:
supponiamo che una filiale abbia circa 1.500 conti correnti, 1000 privati e 500 aziende. Per le aziende il prelievo è standard 50 euro, mentre per i privati le cifre vanno circa 10-30 euro. 
Ogni filiale avrebbe 50 € x 500 conti =  25.000 € +
facciamo una media di 20 € per conto privato x 1.000 conti = 20.000 €
totale 45.000 €.
Una famosa banca ha circa 2.000 sportelli in Italia, quindi il conto è presto fatto: 90 milioni di euro!
Ritorneranno agli italiani bisognosi di credito oppure finiranno nelle tasche di pochi abbienti?

lunedì 5 novembre 2012

Firma falsa sul contratto: sentenza esemplare


Contratto modificato e firma falsa: ottenuta una sentenza esemplare dal Giudice di Pace in materia di telefonia per una controversia nei confronti dell’operatore di telefonia TeleTu, condannato dal Giudice di Pace di Gaeta a risarcire 796 euro oltre spese legali.

Nel 2010 un cliente aveva firmato un contratto per cambiare il proprio gestore di telefonia fissa, convinto da un operatore telefonico di TeleTu che lo aveva rassicurato sulla possibilità di recedere nei termini di legge. Il giorno dopo la firma, dopo essersi consultato coi famigliari, il cittadino aveva deciso di esercitare il diritto di recesso, comunicando immediatamente la sua intenzione alla Società. Nonostante ciò, dopo qualche mese, l’associato si era visto recapitare la fattura del nuovo operatore.

A seguito del reclamo inoltrato per l’utente, la società di telefonia aveva trasmesso copia del presunto contratto, posto a fondamento del rapporto contrattuale, e qui la sorpresa. In pratica il contratto risultava essere stato modificato integralmente e la firma falsificata. Questa circostanza risultava evidente poiché l’utente aveva conservato la copia del contratto che aveva sottoscritto di suo pugno e riguardo al quale aveva prontamente esercitato il diritto di recesso.

 Il Giudice di Pace ha accertato la responsabilità della società e l’ha condannata, ex art. 96 c.p.c., al pagamento della somma di 700 euro oltre spese legali.
Questa sentenza è importante poiché riconosce il cosiddetto danno “punitivo” allo scopo di scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia. La Teletu infatti incurante della sua responsabilità e non tenendo conto della querela sporta, del tentativo di conciliazione espletato, ha ritenuto opportuno intasare la macchina della giustizia arrivando a definire la questione con una sentenza.



lunedì 8 ottobre 2012

Equitalia: la validità delle cartelle notificate a mezzo posta


Valida la cartella esattoriale notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, anche consegnata non al destinatario: i casi particolari in una nuova sentenza della Cassazione.




Sono valide le cartelle Equitalia notificate medianteposta raccomandata con avviso di ricevimento, inviata direttamente dall’Agente,anche senza la presenza fisica dell’ufficiale notificatore, e anche se non con segnate al diretto interessato. È quanto stabilito con la sentenza n. 15746 dellaCorte di Cassazione, sezione tributaria, con riferimento all’art. 26 del D.P.R. 602/1973 sulle cartelle di pagamento.

Notifica delle cartelle esattoriali

Il comma primo di tale articolo stabilisce infatti che: «la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno: in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda».


Legittimo ricevente

Per quanto concerne l’individuazione dellapersona legittimata alla ricezione, nella sentenza si legge che «la relazione tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. 2011/11708)».

Ad esempio, nel caso in esame la notifica della cartella di pagamento era stata effettuata nel domicilio del destinatario e consegnata ad un convivente, motivo che ha portato la Commissione tributaria regionale a rigettare il ricorso del contribuente.

La Giurisprudenza

Con questa sentenza si capovolge in parte quanto finora presunto e in più occasioni sancito dal giudice. Inoltre, si rafforza l’interpretazione della giurisprudenza che all’Agente della riscossione è consentito procedere con la notifica della cartella di pagamento per mezzo del servizio postale in via diretta prescindendo dall’intermediazione di un ufficiale notificatore, anche se alcune Commissioni tributarie in passato si sono pronunciate diversamente.

Secondo la nuova sentenza la cartella di pagamento è dunque valida indipendentemente dall’intermediazione di un ufficiale notificatore e, a seconda delle norme postali di settore, si intende notificata con la semplice consegna del plico al domicilio del destinatario della cartella anche se a riceverla è un soggetto diverso da quest’ultimo.

giovedì 4 ottobre 2012

CASO WIND JET: ENAC CHIEDE VERIFICA A LEGALI. NESSUNA RICHIESTA DI RIPRESA VOLI


associazione di consumatori roma

ENAC: Comunicato stampa n. 1

VICENDA WIND JET E AFFERMAZIONI DENIGRATORIE E FALSE SU OPERATO DELL’ENAC: L’ENTE INCARICA PROPRI LEGALI PER VERIFICA TUTELE DI LEGGE

A seguito affermazioni fortemente denigratorie e false apparse sugli organi di stampa in merito all’operato dell’Enac in relazione alla vicenda Wind Jet, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, nel ribadire di non aver ricevuto, ad oggi, alcuna istanza da Wind Jet per riavviare le attività o per costituire una NewCo, rende noto di aver dato mandato alla propria struttura legale di verificare gli estremi per una querela, a tutela dell’immagine e del buon nome dell’Ente, nonché dell’operato dei propri dipendenti.
Roma, 01-10-2012


ENAC: Comunicato stampa n. 2

RIAVVIO ATTIVITÀ WIND JET O COSTITUZIONE NEWCO: L’ENAC AD OGGI NON HA RICEVUTO ALCUNA RICHIESTA

Con riferimento alle notizie relative al possibile riavvio delle attività della compagnia aerea Wind Jet o alla costituzione di una NewCo, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile precisa che ad oggi non è stata presentata all’Ente nessuna istanza né per la ripresa delle operazioni né per il rilascio di una nuova Licenza e di un nuovo Certificato di Operatore Aereo.
Qualora Wind Jet presentasse una domanda per la ripresa delle operazioni, o per la costituzione di una nuova compagnia, l’Enac effettuerà le verifiche approfondite previste dai Regolamenti europei sulla sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-operativi a garanzia della sostenibilità del vettore.
Come previsto dalla vigente normativa europea, l’Enac, come coerentemente fatto fino ad ora in attuazione del proprio mandato istituzionale, continuerà ad operare esercitando la propria attività di vigilanza e controllo a tutela della sicurezza delle operazioni e dei diritti dei passeggeri.
Roma, 01-10-2012

mercoledì 19 settembre 2012

CALO CONSUMI DELLA BENZINA IN 8 MESI (-9,3 %) MENTRE IL FISCO, NONOSTANTE IL CALO, GUADAGNA SEMPRE DI PIU' (+17%)


associazione di consumatori roma

ROMA - Nei primi otto mesi del 2012 i consumi di benzina e gasolio per autotrazione sono scesi del 9,3%, eppure gli italiani hanno speso 3,373 miliardi in più rispetto ai 41,862 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso. E' quanto emerge da una elaborazione del Centro Studi Promotor GL events in cui si precisa che da gennaio ad agosto gli italiani per benzina e gasolio hanno speso globalmente 45,235 miliardi, di cui il fisco ha incassato 24,48 miliardi, con una crescita del 17,4%. Grazie ad un aumento del prelievo medio del 22,45% sulla benzina e del 33,04% sul gasolio, precisa il Centro Studi Promotor GL events, il fisco ha visto i suoi introiti crescere in otto mesi di 3,625 miliardi di euro. La parte restante dei 45,235 miliardi spesi dagli italiani è andata invece a società petrolifere e distributori che, contrariamente al fisco, hanno risentito del calo dei consumi. Gli introiti di petrolieri e distributori scendono così dai 21,006 miliardi dei primi otto mesi del 2011 ai 20,755 miliardi dello stesso periodo di quest'anno con un calo di 252 milioni e nonostante incrementi della media ponderata dei prezzi industriali (prezzi alla pompa meno imposte) del 9,50% per la benzina e dell'8,40% per il gasolio. 


Per assistenza e informazioni per la difesa e tutela del consumatore rivolgetevi ad AECI Verona 2

venerdì 14 settembre 2012

Ritornano le mail di truffatori che sfruttano il marchio POSTE.IT



A noi è arrivata oggi ma periodicamente i truffatori on-line cercano sempre nuovi modi creativi per truffare i clienti di Poste Italiane.
 Il pretesto è il solito bonus che ora recita “prepagatevi al meglio” da accreditare sulla carta Postepay.
Peccato che la vincita del bonus sia solo un trucco per truffarci: se clicca sul collegamento indicato nell’e-mail per “ricevere” il bonus e inseriamo i nostri dati, il truffatore che ha organizzato la truffa trasferirà tutti i fondi. L’e-mail ha per oggetto Poste.it – Prepagatevi al meglio, il mittente sempre essere BONUS@poste.it ma esaminando meglio il tutto deriva da un server brasiliano che mascherà il vero mittente delle mail

BancoPosta premia il suo account con un bonus.
Il bonus le sarà accreditato nel prossimo mese.
Importo bonus: 150,00

La preghiamo di andare al seguente form per confirmare:
Bonus Poste.it
Le e-mail truffaldine vengono solitamente mandate in massa, sperando che qualche malcapitato caschi nella truffa. Di conseguenza è possibile che le e-mail truffaldine vengano ricevute anche da persone che non hanno mai avuto conto on-line su Poste Italiane.
Se si clicca sul collegamento o immagine indicata nell’e-mail si viene indirizzati sul sito Internet del truffatore. Il collegamento indicato nell’e-mail cerca di nascondere il vero indirizzo del sito Internet truffaldino.
Infatti, attraverso piccoli trucchi, viene mascherato il vero sito internet in cui si va a cadere, ed è facile non accorgersi di nulla perché ha la stessa grafica del sito Internet di Poste Italiane.
Se per caso si inserissero username e la tua password, questi verrebbero memorizzati dal truffatore e verrebbe aperta una pagina in cui si chiedono altre informazioni sul tuo conto della carta Postepay: il numero, la sua scadenza e il suo codice CVV2/CVC2 (codice di sicurezza stampato sul retro della Postepay).

Se si danno tutte queste informazioni al truffatore, non vedrai più il denaro dal tuo conto BancoPosta e dalla tua Postepay.
Oppure la carta Postepay potrebbe essere utilizzata per operazioni illecite.
Il nostro consiglio è quello di non credere mai a quello che giunge via e-mail: Poste Italiane non manderà mai una e-mail simile a quella ricevuta e per consultare il tuo conto on-line collegati direttamente sul sito Internet di Poste Italiane senza passare per le e-mail ricevute, che potrebbero farti arrivare su di un sito Internet truffaldino apparentemente uguale a quello di Poste Italiane.

mercoledì 12 settembre 2012

AECI Verona 2 aiuta Datori e Lavoratori a verificare requisiti e ottenere sanatoria


AECI Verona 2 aiuta Datori e Lavoratori a verificare requisiti e ottenere sanatoria

Con il D.Lgs. 109 del 16 luglio 2012, tutti i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze un cittadino extracomunitario senza permesso di soggiorno, possono regolarizzare la propria posizione e permettere al dipendente di ottenere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

La dichiarazione deve essere inoltrata dai datori di lavoro che alla data del 9 agosto 2012 occupino alle proprie dipendenze un lavoratore straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale da almeno 3 mesi, e che continuino ad occuparlo almeno sino alla data di presentazione della domanda. 

Il lavoratore dovrà dare prova, mediante documentazione proveniente da organismi pubblici, di risiedere sul territorio italiano in maniera continuativa dal 31 dicembre 2011

Le domande dovranno essere inoltrate telematicamente dal 15 settembre al 15 ottobre 2012

Se sei interessato ad aderire alla sanatoria e hai bisogno di maggiori informazioni e/o assistenza contatta pure la nostra sede AECI Verona al numero di telefono 0442 510360 oppure al fax 0442 1785141 oppre alla mail verona2@euroconsumatori.eu

Verificheremo i requisiti e ti aiuteremo a regolarizzare la tua posizione e quella del tuo dipendente.